Art. 185 
               Compiti della commissione speciale VIA 
      (art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1.  La  commissione  provvede  all'istruttoria   tecnica   di   cui
all'articolo 184 e, entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  del
progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio  parere
sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale. 
  2.   Ove   la   commissione   verifichi    l'incompletezza    della
documentazione  presentata,  il  termine  indicato  al  comma  1   e'
differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni. 
  3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura
della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non  abbia
provveduto  alle  richieste  integrazioni  entro  i   trenta   giorni
successivi, il parere si ritiene negativo. 
  4. La commissione: 
    a)  comunica  ai  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, entro trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  del
progetto definitivo  da  parte  del  soggetto  proponente,  eventuali
difformita' tra questo e il progetto preliminare; 
    b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni  da  tale
presentazione, il proprio  parere  sulla  ottemperanza  del  progetto
definitivo alle  prescrizioni  del  provvedimento  di  compatibilita'
ambientale  e  sull'esatto  adempimento   dei   contenuti   e   delle
prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale. 
  5. Qualora il progetto  definitivo  sia  sensibilmente  diverso  da
quello   preliminare,   la   commissione   riferisce   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio il  quale,  ove  ritenga,
previa  valutazione  della  commissione  stessa,  che  la   sensibile
differenza tra il progetto preliminare e quello  definitivo  comporti
una significativa modificazione  dell'impatto  globale  del  progetto
sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla  comunicazione  fatta
dal soggetto aggiudicatore,  concessionario  o  contraente  generale,
l'aggiornamento  dello  studio  di  impatto  ambientale  e  la  nuova
pubblicazione dello stesso, anche ai  fini  dell'eventuale  invio  di
osservazioni da parte dei soggetti pubblici  e  privati  interessati.
L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo' riguardare la
sola parte di  progetto  interessato  alla  variazione.  In  caso  di
mancato adempimento dei contenuti e  delle  prescrizioni  di  cui  al
provvedimento  di  compatibilita'  ambientale,  il  citato  Ministro,
previa diffida a regolarizzare, fa dare  notizia  dell'inottemperanza
in sede di Conferenza di  servizi,  al  fine  dell'eventuale  rinnovo
dell'istruttoria. 
  6. Qualora si riscontrino violazioni  degli  impegni  presi  ovvero
modifiche  del  progetto  che  comportino  significative   variazioni
dell'impatto  ambientale,  la  commissione  riferisce   al   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  il  quale  ordina  al
soggetto gestore di adeguare l'opera e, se  necessario,  richiede  al
CIPE la sospensione dei  lavori  e  il  ripristino  della  situazione
ambientale  a  spese  del  responsabile,   nonche'   l'adozione   dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8  e  9  della  legge  8
luglio 1986, n. 349. 
  7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei
lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero  il
progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli  19
e  seguenti  dell'allegato  tecnico  recato  dall'allegato  XXI,  ivi
compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al  predetto
Ministero sono anche  tempestivamente  trasmesse  eventuali  varianti
progettuali,  ivi  comprese  quelle  derivanti  dalle  attivita'   di
verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20  e  seguenti  del
relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI.  La  commissione,
su richiesta dei  soggetti  esecutori  dell'opera,  puo'  fornire  le
proprie  indicazioni  sulla  interpretazione   e   applicazione   del
provvedimento di compatibilita' ambientale. 
  8. I commi 4 e 5 non si  applicano  al  caso  di  VIA  espressa  su
progetti  definitivi,  fermo  restando   il   potere   di   impartire
prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale. 
 
          Nota all'art. 185: 
              - Gli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
          citata all'art. 183, cosi' recitano: 
              "Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle  funzioni  previste
          dalla presente legge il Ministro  dell'ambiente  si  avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della
          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'
          stipulare apposite convenzioni. 
              2. Il Ministro dell'ambiente  puo'  disporre  verifiche
          tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera,  delle
          acque e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione  di
          ambienti naturali. Per l'accesso nei  luoghi  dei  soggetti
          incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25
          giugno 1865, n. 2359. 
              3. In caso di mancata attuazione o di  inosservanza  da
          parte delle regioni, delle province  o  dei  comuni,  delle
          disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente  e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro dell'ambiente, previa diffida ad  adempiere  entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia, anche a carattere  inibitorio  di  opere,  di
          lavoro o di  attivita'  antropiche,  dandone  comunicazione
          preventiva alle amministrazioni competenti. Se  la  mancata
          attuazione o l'inosservanza di cui  al  presente  comma  e'
          imputabile  ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,   il
          Ministro dell'ambiente informa senza  indugio  il  Ministro
          competente da cui l'ufficio dipende,  il  quale  assume  le
          misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se  permane
          la necessita' di un intervento  cautelare  per  evitare  un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e' adottata dal Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
              4. Per la vigilanza, la prevenzione  e  la  repressione
          delle  violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,   il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene  posto  alla
          dipendenza funzionale del Ministro  dell'ambiente,  nonche'
          del Corpo forestale dello Stato, con  particolare  riguardo
          alla tutela del patrimonio naturalistico  nazionale,  degli
          appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze  di
          polizia, previa intesa con i Ministri competenti,  e  delle
          capitanerie di porto, previa intesa con il  Ministro  della
          marina mercantile.". 
              "Art. 9. - 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni
          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza,  e  nel
          rispetto degli statuti e  delle  norme  di  attuazione,  la
          funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative delle regioni, nelle materie previste  dalla
          presente legge, attiene ad esigenze di carattere  unitario,
          anche in riferimento agli  obiettivi  della  programmazione
          economica  nazionale  ed  agli  impegni   derivanti   dagli
          obblighi internazionali  e  comunitari.  Tale  funzione  e'
          esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con  legge  o
          con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  emana   le   direttive
          concernenti le attivita' delegate alle regioni, fatte salve
          le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali. 
              3. Il Ministro dell'ambiente, in  caso  di  persistente
          inattivita' degli  organi  regionali  nell'esercizio  delle
          funzioni delegate, sentita la regione interessata,  assegna
          un congruo termine, scaduto il quale dispone il  compimento
          degli atti relativi  in  sostituzione  dell'amministrazione
          regionale. 
              4. Il  Ministero  dell'ambiente  e  le  amministrazioni
          regionali  sono  tenuti  a  fornirsi  reciprocamente   ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.".