Art. 185 Compiti della commissione speciale VIA (art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale. 2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 e' differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni. 3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo. 4. La commissione: a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto preliminare; b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale. 5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la sensibile differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo' riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria. 6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilita' ambientale. 8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.
Nota all'art. 185: - Gli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, citata all'art. 183, cosi' recitano: "Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. 2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.". "Art. 9. - 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione e' esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. 2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali. 3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. 4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.".