Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle
norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla
costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione
nella quale devono essere specificati gli elementi di cui
all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito
di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio
gia' autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i
giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego
ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila
a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle
norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle
istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale
anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei
ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso
controlli a campione presso le sedi di produzione.