Art. 134.
                           Documentazione

  1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed
esibita,   a   richiesta  degli  organi  di  vigilanza,  copia  della
documentazione  di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano
di  montaggio,  uso  e  smontaggio  (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in
quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente
Titolo.
  2.  Le  eventuali  modifiche al ponteggio, che devono essere subito
riportate  sul  disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo
che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.