Art. 141
          Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare

1.  L'ispettore  dell'Aviazione  per  la  Marina  militare, ufficiale
generale  del  ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende,
per  conto  dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare,  alle
attivita'   tecniche   e   logistiche   dei   reparti   di  aviazione
antisommergibile di cui all'articolo 125 e del relativo addestramento
tecnico professionale.
2.  Le  attribuzioni  dell'Ispettore  dell'Aviazione  per  la  Marina
militare  sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica  militare,  sentito  il Capo di stato maggiore della
Marina militare.