Art. 150 
                     Corpo sanitario aeronautico 
 
1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali  medici
d'aeronautica, esercita funzioni  direttive  e  tecnico-professionali
intese: 
a)  ad  accertare  la  idoneita'  psico-fisica,  attraverso   servizi
generali  e  speciali,  del  personale   dell'Aeronautica   militare,
l'idoneita' al volo del  personale  militare  e  di  altre  pubbliche
amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di
tale  idoneita'  degli  aspiranti  al  conseguimento  di  licenze   e
attestati aeronautici; 
b) a curare l'integrita' fisica e  tutelare  l'igiene  del  personale
dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento
e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti; 
c) allo svolgimento  delle  pratiche  medico-legali  interessanti  il
personale dell'Aeronautica militare. 
2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e
amministrativo: 
a) degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare; 
b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti; 
c) di magazzini e stabilimenti vari. 
3. Per le infermita' di carattere generale, si provvede  altresi'  al
servizio sanitario dell'Aeronautica militare,  con  gli  stabilimenti
sanitari  dell'Esercito  italiano  e  della  Marina  militare,  previ
accordi con gli stati maggiori interessati.