Art. 154 Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari 1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni relative ai servizi militari: a) personale militare delle Capitanerie di porto: 1) studi e proposte allo Stato maggiore della Marina relativi all'ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa; 2) proposte allo Stato maggiore della Marina relative alle tabelle di assegnazione; 3) proposte allo Stato maggiore della Marina per l'impiego del personale da destinare in ambito Forza Armata, interforze o internazionale; 4) richieste di benestare allo Stato maggiore Marina per l'impiego in incarichi per i quali la posizione organica preveda un grado superiore a capitano di vascello o, limitatamente agli Ufficiali superiori, in incarichi validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi giuridici richiesti per l'avanzamento. 5) relazioni con lo Stato maggiore della Marina in materia di ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento; b) servizi militari riguardanti la gente di mare: 1) indicazione dei requisiti di indole militare da richiedersi per l'iscrizione fra la gente di mare e per il conseguimento di qualifiche e gradi marittimi, accertamenti relativi, rilascio di certificati a dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti; 2) preparazione bellica della gente di mare imbarcata sul naviglio mercantile e, limitatamente alla istruzione obbligatoria post-militare, della gente di mare in attesa d'imbarco; 3) accertamenti sulla efficienza militare degli equipaggi mercantili; 4) provvedimenti disciplinari relativi alla preparazione ed efficienza militare del personale marittimo a terra o imbarcato; 5) sovrintendenza, in concorso con le autorita' della Marina militare, alla esecuzione dei servizi di leva, ove ripristinato, e mobilitazione affidati al Corpo delle capitanerie di porto; c) servizi militari nei riguardi del naviglio mercantile: 1) esecuzione delle disposizioni dello Stato maggiore della Marina per la protezione bellica del naviglio mercantile navigante, durante le ostilita' o in situazioni di crisi dichiarata inerenti ai provvedimenti attuabili nei porti; d) servizi militari riguardanti i porti mercantili: 1) preparazione del personale portuale nei riguardi della esecuzione di servizi da compiere in tempo di guerra, di crisi dichiarata o di emergenza; 2) concorso con le autorita' della Marina militare o con altre competenti all'esecuzione dei seguenti servizi per la parte affidata al Corpo delle capitanerie di porto: 2.1) organizzazione del servizio delle ostruzioni nei porti, laddove attribuita al Corpo delle capitanerie di porto e amministrazione dei relativi fondi; 2.2) dragaggio, pilotaggio, rotte di sicurezza, per i quali non venga provveduto esclusivamente dalle autorita' militari marittime; 3) sovrintendenza, in concorso con le strutture della Marina militare o con altre competenti, alla organizzazione della protezione antiaerea dei porti mercantili in genere; 4) compilazione delle monografie logistiche dei porti; 5) tutti gli altri servizi che in accordo con lo Stato maggiore della Marina sara' ritenuto necessario affidare alla esecuzione delle Capitanerie di porto per la difesa dei porti e del traffico marittimo.