Art. 154 
 
Attribuzioni del Comando generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
                    porto per i servizi militari 
 
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  ha  le
seguenti attribuzioni relative ai servizi militari: 
a) personale militare delle Capitanerie di porto: 
1) studi  e  proposte  allo  Stato  maggiore  della  Marina  relativi
all'ordinamento, reclutamento, stato giuridico  e  avanzamento  degli
ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa; 
2) proposte allo Stato maggiore della Marina relative alle tabelle di
assegnazione; 
3) proposte allo  Stato  maggiore  della  Marina  per  l'impiego  del
personale  da  destinare  in  ambito  Forza  Armata,   interforze   o
internazionale; 
4) richieste di benestare allo Stato maggiore Marina per l'impiego in
incarichi  per  i  quali  la  posizione  organica  preveda  un  grado
superiore a capitano di  vascello  o,  limitatamente  agli  Ufficiali
superiori,  in  incarichi  validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli
obblighi giuridici richiesti per l'avanzamento. 
5) relazioni con  lo  Stato  maggiore  della  Marina  in  materia  di
ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento; 
b) servizi militari riguardanti la gente di mare: 
1) indicazione dei requisiti di indole militare  da  richiedersi  per
l'iscrizione  fra  la  gente  di  mare  e  per  il  conseguimento  di
qualifiche e gradi  marittimi,  accertamenti  relativi,  rilascio  di
certificati a dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti; 
2) preparazione bellica della gente di mare  imbarcata  sul  naviglio
mercantile   e,   limitatamente    alla    istruzione    obbligatoria
post-militare, della gente di mare in attesa d'imbarco; 
3) accertamenti sulla efficienza militare degli equipaggi mercantili; 
4)  provvedimenti  disciplinari   relativi   alla   preparazione   ed
efficienza militare del personale marittimo a terra o imbarcato; 
5)  sovrintendenza,  in  concorso  con  le  autorita'  della   Marina
militare, alla esecuzione dei servizi di leva,  ove  ripristinato,  e
mobilitazione affidati al Corpo delle capitanerie di porto; 
c) servizi militari nei riguardi del naviglio mercantile: 
1) esecuzione delle disposizioni dello Stato  maggiore  della  Marina
per la protezione bellica del naviglio mercantile navigante,  durante
le  ostilita'  o  in  situazioni  di  crisi  dichiarata  inerenti  ai
provvedimenti attuabili nei porti; 
d) servizi militari riguardanti i porti mercantili: 
1) preparazione del personale portuale nei riguardi della  esecuzione
di servizi da compiere in tempo di guerra, di crisi dichiarata  o  di
emergenza; 
2) concorso con le  autorita'  della  Marina  militare  o  con  altre
competenti all'esecuzione dei seguenti servizi per la parte  affidata
al Corpo delle capitanerie di porto: 
2.1) organizzazione del servizio delle ostruzioni nei porti,  laddove
attribuita al Corpo delle capitanerie di porto e amministrazione  dei
relativi fondi; 
2.2) dragaggio, pilotaggio, rotte di sicurezza, per i quali non venga
provveduto esclusivamente dalle autorita' militari marittime; 
3) sovrintendenza, in concorso con le strutture della Marina militare
o  con  altre  competenti,  alla  organizzazione   della   protezione
antiaerea dei porti mercantili in genere; 
4) compilazione delle monografie logistiche dei porti; 
5) tutti gli altri servizi che in accordo con lo Stato maggiore della
Marina sara'  ritenuto  necessario  affidare  alla  esecuzione  delle
Capitanerie  di  porto  per  la  difesa  dei  porti  e  del  traffico
marittimo.