Art. 162 
 
          Servizi del genio militare per la Marina militare 
 
1. Le Direzioni del Genio militare per la Marina militare hanno  sede
in La Spezia, Roma, Augusta e Taranto. 
2. Cagliari e Ancona sono sedi di sezione del Genio militare  per  la
Marina militare. 
3. Gli uffici del Genio militare per la Marina militare,  attualmente
individuati nelle sedi di Livorno,  La  Maddalena,  Napoli,  Messina,
Brindisi e  Venezia,  possono  essere  istituiti  con  determinazione
ministeriale. 
4. Le Direzioni, sezioni e uffici del Genio militare  sono  retti  da
ufficiali dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotati  dei  titoli
culturali e professionali  richiesti  dall'articolo  90  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dipendono dai Comandi  indicati
con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. 
 
 
          Note all'art. 162: 
          - Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE),  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  2  maggio  2006,  n.
          100, e' il seguente: 
          «Art.   90   (Progettazione   interna   ed   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla  progettazione
          preliminare, definitiva ed  esecutiva  di  lavori,  nonche'
          alla direzione dei lavori  e  agli  incarichi  di  supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 
          a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
          b) dagli uffici consortili di progettazione e di  direzione
          dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le
          comunita' montane, le aziende unita'  sanitarie  locali,  i
          consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli  enti  di
          bonifica possono costituire con le modalita'  di  cui  agli
          articoli 30, 31 e 32  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267; 
          c) dagli organismi di altre  pubbliche  amministrazioni  di
          cui le singole stazioni appaltanti  possono  avvalersi  per
          legge; 
          d) da liberi  professionisti  singoli  od  associati  nelle
          forme di cui alla  legge  23  novembre  1939,  n.  1815,  e
          successive modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni  mobili   e   delle   superfici   decorate   di   beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
          e) dalle societa' di professionisti; 
          f) dalle societa' di ingegneria; 
          f-bis)  da  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   ed
          architettura di cui alla categoria 12  dell'allegato  II  A
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
          g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti  di
          cui alle lettere d), e),  f),  f-bis)  e  h)  ai  quali  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in  quanto
          compatibili; 
          h) da consorzi stabili di societa' di professionisti  e  di
          societa' di ingegneria, anche in forma  mista,  formati  da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore
          dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
          tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso  di
          operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
          dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un
          consorzio stabile. Ai fini della partecipazione  alle  gare
          per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
          tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il   fatturato
          globale in servizi di ingegneria e architettura  realizzato
          da ciascuna societa'  consorziata  nel  quinquennio  o  nel
          decennio  precedente   e'   incrementato   secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente  legge;
          ai consorzi stabili di  societa'  di  professionisti  e  di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e  di  cui
          all'articolo 253, comma 8. 
          2. Si intendono per: 
          a)  societa'  di  professionisti  le  societa'   costituite
          esclusivamente tra professionisti iscritti  negli  appositi
          albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,  nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del titolo V del libro  quinto  del  codice  civile  ovvero
          nella forma di societa' cooperativa di cui al  capo  I  del
          titolo VI del libro quinto del codice civile, che  eseguono
          studi di fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni
          o  direzioni  dei   lavori,   valutazioni   di   congruita'
          tecnico-economica o studi di  impatto  ambientale.  I  soci
          delle societa' agli effetti previdenziali  sono  assimilati
          ai  professionisti  che  svolgono  l'attivita'   in   forma
          associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa'  si  applica
          il  contributo  integrativo  previsto   dalle   norme   che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della   iscrizione   obbligatoria    al    relativo    albo
          professionale. Detto contributo dovra' essere  versato  pro
          quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli   ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti; 
          b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai
          capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto  del  codice
          civile ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al
          capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che
          non abbiano  i  requisiti  di  cui  alla  lettera  a),  che
          eseguono  studi  di  fattibilita',  ricerche,   consulenze,
          progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni   di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali si applica il contributo integrativo  qualora
          previsto dalle norme legislative che regolano la  Cassa  di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa riferimento in forza della  iscrizione  obbligatoria  al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 
          3. Il regolamento stabilisce i  requisiti  organizzativi  e
          tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma  2
          del presente articolo. 
          4. I progetti redatti dai  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni,   se   non
          conseguenti ai rapporti d'impiego. 
          5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per  la
          stipulazione  per   intero,   a   carico   delle   stazioni
          appaltanti, di polizze assicurative per  la  copertura  dei
          rischi di natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti
          incaricati della progettazione.  Nel  caso  di  affidamento
          della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione  e'
          a carico dei soggetti stessi. 
          6. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare  la
          redazione   del   progetto   preliminare,   definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento. 
          7. Indipendentemente dalla natura  giuridica  del  soggetto
          affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve
          essere espletato da professionisti iscritti negli  appositi
          albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti   professionali,
          personalmente responsabili e nominativamente indicati  gia'
          in   sede   di   presentazione   dell'offerta,    con    la
          specificazione     delle     rispettive      qualificazioni
          professionali.  Deve  inoltre   essere   indicata,   sempre
          nell'offerta,     la     persona     fisica      incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento definisce le  modalita'  per  promuovere  la
          presenza  anche  di  giovani  professionisti   nei   gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento dell'incarico deve  essere  dimostrata  la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario. 
          8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
          partecipare agli  appalti  o  alle  concessioni  di  lavori
          pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi,  per
          i  quali  abbiano   svolto   la   suddetta   attivita'   di
          progettazione; ai medesimi appalti, concessioni  di  lavori
          pubblici, subappalti e  cottimi  non  puo'  partecipare  un
          soggetto    controllato,    controllante    o     collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del
          codice civile. I divieti di  cui  al  presente  comma  sono
          estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
          progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
          dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
          di attivita' di  supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
          dipendenti.».