Art. 164 
 
                            Zone dei fari 
 
  1. I Comandi delle zone dei fari  hanno  dipendenza  funzionale  di
carattere  tecnico  e  logistico  dall'Ispettorato  per  il  supporto
logistico e dei fari e,  quali  organi  dipartimentali  della  Marina
militare, dipendono dai Comandi indicati con determinazione del  Capo
di stato  maggiore  della  Marina  militare.  Essi  sono  normalmente
abbinati con  i  locali  uffici  idrografici,  e  sono  retti  da  un
ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore. 
  2. I Comandi delle zone dei  fari  hanno  sede  in  La  Spezia,  La
Maddalena, Messina, Taranto e Venezia; la zona fari di Taranto ha una
sezione staccata a Napoli. 
  3. I comandi di zona dei fari assicurano l'efficienza operativa del
servizio  di  segnalamento  nell'ambito  della   propria   competenza
territoriale, in base a quanto stabilito con determinazione del  Capo
di stato maggiore della Marina militare. 
  4. Le reggenze dei segnalamenti svolgono, alle  dirette  dipendenze
dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti: 
    a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o piu' fari,
radiofari,  e  segnalamenti   marittimi,   provvedendo,   nell'ambito
dell'area  di  propria  competenza,  al   trasporto   dei   materiali
occorrenti ed eliminando,  con  i  mezzi  a  disposizione,  eventuali
avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuita' operativa
del servizio di segnalamento; 
    b) eseguire la manutenzione  ordinaria  degli  impianti  fissi  e
galleggianti in dotazione; 
    c) provvedere alla conservazione e alle  riparazioni  di  piccola
manutenzione degli edifici e manufatti assegnati; 
    d) impiegare direttamente i  mezzi  navali  e  terrestri  di  cui
dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi. 
  5. La sorveglianza di segnalamenti  fissi  o  galleggianti  lontani
dalla  sede  della  reggenza  puo'  essere  affidata  alle  autorita'
marittime  locali;   la   sorveglianza   dei   segnalamenti   situati
all'interno  di  installazioni  della  Marina  militare  puo'  essere
affidata a personale militare ivi in servizio. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
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