Art. 165 
 
                Comandi e Servizi non Dipartimentali 
 
1. Sono comandi e servizi  non  dipartimentali  quelli  indicati  con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare;  per
la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono  alla  diretta
dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare  o  delle
autorita' indicate con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore
della Marina militare. 
2. I comandanti in capo di dipartimento  militare  marittimo  possono
ispezionare, riferendone al  Capo  di  stato  maggiore  della  Marina
militare, i servizi tecnico-amministrativi e didattici  della  Marina
militare disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di  leva
e mobilitazione affidati alle Capitanerie di porto.