Art. 149 
 
                         Direttori operativi 
 
                   (art. 125, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano
con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole
parti  dei  lavori  da  realizzare  siano  eseguite  regolarmente   e
nell'osservanza delle clausole contrattuali.  Essi  rispondono  della
loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. 
    2. Ai direttori operativi possono essere affidati  dal  direttore
dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: 
    a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche  di  legge
relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; 
    b) programmare  e  coordinare  le  attivita'  dell'ispettore  dei
lavori; 
    c)  curare  l'aggiornamento   del   cronoprogramma   generale   e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore
dei  lavori  le  eventuali  difformita'  rispetto   alle   previsioni
contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 
    d)  assistere  il  direttore  dei  lavori  nell'identificare  gli
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; 
    e)  individuare  ed   analizzare   le   cause   che   influiscono
negativamente sulla qualita' dei lavori e proponendo al direttore dei
lavori le adeguate azioni correttive; 
    f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di
collaudo; 
    g) esaminare e approvare il programma delle prove di  collaudo  e
messa in servizio degli impianti; 
    h) direzione di lavorazioni specialistiche.