Art. 84 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. La documentazione antimafia e'  costituita  dalla  comunicazione
antimafia e dall'informazione antimafia. 
  2. La  comunicazione  antimafia  consiste  nell'attestazione  della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o
di divieto di cui all'articolo 67. 
  3.  L'informazione  antimafia  consiste   nell'attestazione   della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o
di divieto di  cui  all'articolo  67,  nonche',  fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  91,   comma   7,   nell'attestazione   della
sussistenza o meno di eventuali tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi  delle  societa'  o
imprese interessate indicati nel comma 4. 
  4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che
danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva  di
cui al comma 3 sono desunte: 
  a) dai provvedimenti che  dispongono  una  misura  cautelare  o  il
giudizio, ovvero che recano una condanna  anche  non  definitiva  per
taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis,  629,  640-bis,
644,  648-bis,  648-ter  del  codice  penale,  dei  delitti  di   cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 
  b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione  di  taluna
delle misure di prevenzione; 
  c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4  della  legge
24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa   denuncia   all'autorita'
giudiziaria dei reati di cui agli  articoli  317  e  629  del  codice
penale, aggravati ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera  b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
anche  in  assenza  nei  loro  confronti  di  un   procedimento   per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa  ostativa
ivi previste; 
  d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche  avvalendosi  dei
poteri  di  accesso  e  di   accertamento   delegati   dal   Ministro
dell'interno ai sensi del decreto-legge 6  settembre  1982,  n.  629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,
ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
  e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura  dei
prefetti competenti su richiesta del  prefetto  procedente  ai  sensi
della lettera d); 
  f) dalle sostituzioni negli organi  sociali,  nella  rappresentanza
legale  della  societa'  nonche'  nella  titolarita'  delle   imprese
individuali ovvero delle quote  societarie,  effettuate  da  chiunque
conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei  provvedimenti  di
cui alle lettere a) e b), con modalita'  che,  per  i  tempi  in  cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito
dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'   professionali   dei
subentranti,  denotino  l'intento  di  eludere  la  normativa   sulla
documentazione antimafia. 
 
          Note all'art. 84: 
              - Si riporta il testo degli articoli 353-bis e 644  del
          codice penale: 
              "Art. 353-bis. Turbata  liberta'  del  procedimento  di
          scelta del contraente. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque con violenza o minaccia,  o  con  doni,  promesse,
          collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
          amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
          di altro atto  equipollente  al  fine  di  condizionare  le
          modalita' di scelta del contraente da parte della  pubblica
          amministrazione e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
          cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032." 
              "Art. 644.Usura. 
              Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si  fa
          dare o promettere, sotto qualsiasi forma,  per  se'  o  per
          altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro  o  di
          altra utilita', interessi  o  altri  vantaggi  usurari,  e'
          punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa
          da euro 5.000 a euro 30.000 . 
              Alla stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  del  caso  di
          concorso nel delitto previsto dal primo  comma,  procura  a
          taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
          promettere, a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione,  un
          compenso usurario. 
              La legge  stabilisce  il  limite  oltre  il  quale  gli
          interessi sono sempre usurari. Sono  altresi'  usurari  gli
          interessi, anche se inferiori a tale limite,  e  gli  altri
          vantaggi o  compensi  che,  avuto  riguardo  alle  concrete
          modalita'  del  fatto  e  al  tasso  medio  praticato   per
          operazioni  similari,  risultano  comunque   sproporzionati
          rispetto alla prestazione di denaro o  di  altra  utilita',
          ovvero all'opera di mediazione, quando chi  li  ha  dati  o
          promessi si trova in condizioni di difficolta' economica  o
          finanziaria. 
              Per la determinazione del tasso di  interesse  usurario
          si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
          titolo e delle spese, escluse quelle per imposte  e  tasse,
          collegate alla erogazione del credito. 
              Le pene per i fatti di cui al  primo  e  secondo  comma
          sono aumentate da un terzo alla meta': 
              1) se il  colpevole  ha  agito  nell'esercizio  di  una
          attivita'  professionale,  bancaria  o  di  intermediazione
          finanziaria mobiliare; 
              2)  se  il   colpevole   ha   richiesto   in   garanzia
          partecipazioni o quote societarie o aziendali o  proprieta'
          immobiliari; 
              3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova  in
          stato di-bisogno; 
              4) se il reato e'  commesso  in  danno  di  chi  svolge
          attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale; 
              5) se il reato e' commesso da  persona  sottoposta  con
          provvedimento definitivo alla misura di  prevenzione  della
          sorveglianza  speciale  durante  il  periodo  previsto   di
          applicazione e fino a  tre  anni  dal  momento  in  cui  e'
          cessata l'esecuzione. 
              Nel caso di condanna, o  di  applicazione  di  pena  ai
          sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
          dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
          la confisca dei beni che costituiscono  prezzo  o  profitto
          del reato ovvero di somme di denaro, beni  ed  utilita'  di
          cui il  reo  ha  la  disponibilita'  anche  per  interposta
          persona per un importo pari al  valore  degli  interessi  o
          degli altri vantaggi o compensi usurari,  salvi  i  diritti
          della persona offesa  dal  reato  alle  restituzioni  e  al
          risarcimento dei danni.". 
              - Per gli articoli 353,629, 640-bis, 648-bis e  648-ter
          del codice penale si vedano le note agli articoli 34 e 71. 
              - Per il testo dell'art. 51  del  codice  di  procedura
          penale e l'art. 12-quinquies  del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306 si vedano le note all'art. 4. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale.): 
              " Art. 4. Cause di esclusione della responsabilita'. 
              Non risponde delle  violazioni  amministrative  chi  ha
          commesso  il  fatto  nell'adempimento  di   un   dovere   o
          nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
          necessita' o di legittima difesa. 
              Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita',
          della stessa risponde il pubblico  ufficiale  che  ha  dato
          l'ordine. 
              I comuni, le province, le comunita' montane  e  i  loro
          consorzi,  le  istituzioni  pubbliche   di   assistenza   e
          beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
          lucro  che  svolgono  attivita'  socio-assistenziale  e  le
          istituzioni  sanitarie  operanti  nel  Servizio   sanitario
          nazionale ed i loro  amministratori  non  rispondono  delle
          sanzioni   amministrative   e   civili    che    riguardano
          l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e
          gli   ulteriori   adempimenti,   relativi   a   prestazioni
          lavorative stipulate nella forma del  contratto  d'opera  e
          successivamente  riconosciute  come  rapporti   di   lavoro
          subordinato, purche' esaurite alla  data  del  31  dicembre
          1997 .". 
              - Si riporta il testo dell'art. 317 del codice penale : 
              "Art. 317. Concussione. 
              Il pubblico ufficiale o  l'incaricato  di  un  pubblico
          servizio, che, abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi
          poteri, costringe o induce taluno a  dare  o  a  promettere
          indebitamente, a  lui  o  ad  un  terzo,  denaro  od  altra
          utilita', e' punito con la reclusione da quattro  a  dodici
          anni .". 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  13
          maggio 1991 n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di  lotta
          alla criminalita'  organizzata  e  di  trasparenza  e  buon
          andamento dell'attivita' amministrativa. ): 
              "Art. 7. 1. Per i delitti  punibili  con  pena  diversa
          dall'ergastolo  commessi   avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di agevolare l'attivita' delle associazioni previste  dallo
          stesso articolo, la pena e'  aumentata  da  un  terzo  alla
          meta'. 
              2.  Le  circostanze  attenuanti,  diverse   da   quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non  possono
          essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  questa
          e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
          risultante   dall'aumento   conseguente    alla    predetta
          aggravante .". 
              - Si riporta il testo della lettera b),  dell'art.  38,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. ): 
              "Art. 38. Requisiti di ordine generale. 
              (art. 45, direttiva 2004/18/CE; art.  75,  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999; art.  17,  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 34/2000) 
              1 - a) (omissis); 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o  di  una
          delle cause ostative previste dall'art. 10 della  legge  31
          maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto  operano  se
          la pendenza del procedimento  riguarda  il  titolare  o  il
          direttore tecnico, se si tratta di impresa  individuale;  i
          soci o il direttore tecnico se si  tratta  di  societa'  in
          nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore
          tecnico se si tratta di societa' in  accomandita  semplice,
          gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o  il
          direttore tecnico o il socio unico persona  fisica,  ovvero
          il socio di maggioranza in caso di  societa'  con  meno  di
          quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'. 
              c- m-quater (omissis); 
              da comma 1-bis a 5 (omissis).". 
              - Il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629  convertito
          con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 reca:
          Misure urgenti per il coordinamento della lotta  contro  la
          delinquenza mafiosa.