Art. 85 
 
 
             Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
 
  1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove
previsto. 
  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni,
imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese,
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
  a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
  b)  per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili   ai   sensi
dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro
V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di
amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per
cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una
partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento,  ed  ai  soci  o
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi
operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica
amministrazione; 
  c) per le societa' di capitali, anche al socio  di  maggioranza  in
caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro,
ovvero al socio in caso di societa' con socio unico; 
  d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; 
  e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
  f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
  g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice  civile,  a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
  h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese
costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero,
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; 
  i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa'
personali o di capitali che ne siano socie. 
  3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai  commi
1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi. 
 
          Note all'art. 85: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2615-ter  del  codice
          civile: 
              "Art. 2615-ter. Societa' consortili. 
              Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo
          V possono assumere come oggetto sociale gli scopi  indicati
          nell'art. 2602. 
              In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
          dei soci di versare contributi in denaro.". 
              - Il libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
          civile reca: "Dei consorzi con attivita' esterna." 
              Si riporta il testo degli  articoli  2508  e  2602  del
          codice civile: 
              "Art. 2508. Societa' estere  con  sede  secondaria  nel
          territorio dello Stato. 
              Le   societa'   costituite   all'estero,    le    quali
          stabiliscono nel territorio dello Stato  una  o  piu'  sedi
          secondarie con rappresentanza stabile, sono  soggette,  per
          ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla
          pubblicita'  degli  atti  sociali.  Esse   devono   inoltre
          pubblicare, secondo le medesime disposizioni,  il  cognome,
          il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello  Stato,  con
          indicazione dei relativi poteri. 
              Ai terzi che hanno  compiuto  operazioni  con  le  sede
          secondaria non puo' essere opposto che gli atti  pubblicati
          ai sensi dei  commi  precedenti  sono  difformi  da  quelli
          pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale. 
              Le  societa'  costituite   all'estero   sono   altresi'
          soggette, per quanto  riguarda  le  sedi  secondarie,  alle
          disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
          subordinano all'osservanza di particolari condizioni. 
              -  Negli  atti  e  nella  corrispondenza   delle   sedi
          secondarie di societa' costituite all'estero devono  essere
          contenute le indicazioni richieste dall'art.  2250;  devono
          essere  altresi'  indicati  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese presso la quale e' iscritta la sede secondaria e il
          numero di iscrizione.". 
              "Art. 2602. Nozione e norme applicabili. 
              Con  il  contratto  di  consorzio   piu'   imprenditori
          istituiscono un'organizzazione comune per la  disciplina  o
          per lo svolgimento di  determinate  fasi  delle  rispettive
          imprese. 
              Il contratto di cui al  precedente  comma  e'  regolato
          dalle norme seguenti, salve le diverse  disposizioni  delle
          leggi speciali.".