Art. 86 
 
 
              Validita' della documentazione antimafia 
 
  1. La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di sei
mesi  dalla  data  del  rilascio,  anche   per   altri   procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti.  E'  consentito  all'interessato  di
utilizzare la comunicazione, in corso  di  validita'  conseguita  per
altro procedimento, anche in copia autentica. 
  2. L'informazione antimafia  e'  utilizzabile  per  un  periodo  di
dodici mesi dalla data del rilascio, qualora  non  siano  intervenuti
mutamenti nell'assetto societario e gestionale  dell'impresa  oggetto
dell'informazione. Essa e' utilizzabile anche per altri  procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti.  E'  consentito  all'interessato  di
utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita
per altro procedimento, anche in copia autentica. 
  3. I legali rappresentanti degli organismi societari,  nel  termine
di  trenta   giorni   dall'intervenuta   modificazione   dell'assetto
societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di  trasmettere
al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia  degli
atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione  relativamente  ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85. 
  4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.  Per
il procedimento di accertamento e di  contestazione  dell'infrazione,
nonche' per  quello  di  applicazione  della  relativa  sanzione,  si
applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono
la comunicazione antimafia, di data  non  anteriore  a  sei  mesi,  o
l'informazione antimafia,  di  data  non  anteriore  a  dodici  mesi,
adottano  il  provvedimento  richiesto  e  gli  atti  conseguenti   o
esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
sono perfezionati o eseguiti in  data  successiva  alla  scadenza  di
validita' della predetta documentazione antimafia. 
 
          Note all'art. 86: 
              - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689  si  vedano  le
          note all'art. 84.