Art. 86. All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto e' usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale e' stato composto. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto e' stato adoperato.