Art. 26. 
 
  Agli effetti del  presente  decreto  e'  considerato  "normale"  un
parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: 
    a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato
di conservazione; 
    b) abbia un'altezza utile di almeno un metro; 
    c)  sia  costituito  da  almeno  due  correnti,  di  cui   quello
intermedio posto a circa meta' distanza fra quello  superiore  ed  il
pavimento; 
    d)  sia  costruito  e  fissato  in  modo  da   poter   resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo'  essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali  e  della  sua
specifica funzione. 
  E'  considerato  "parapetto  normale  con  arresto  al  piede"   il
parapetto  definito  al  comma  precedente,  completato  con   fascia
continua  poggiante  sul  piano  di  calpestio  ed  alta  almeno   15
centimetri. 
  E'  considerata  equivalente  ai  parapetti   definiti   ai   commi
precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balastrata, ringhiera e
simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso  i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. 
 
    Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani.