Art. 26. Agli effetti del presente decreto e' considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un'altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta' distanza fra quello superiore ed il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo' essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balastrata, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani.