Art. 26.
Agli effetti del presente decreto e' considerato "normale" un
parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato
di conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello
intermedio posto a circa meta' distanza fra quello superiore ed il
pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo' essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il
parapetto definito al comma precedente, completato con fascia
continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15
centimetri.
E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balastrata, ringhiera e
simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani.