Art. 113.
Congedo illimitato e congedo assoluto
Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che,
all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati,
conservano l'obbligo del servizio militare.
Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo
illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da
ogni obbligo di servizio militare.