Art. 113.
                Congedo illimitato e congedo assoluto

  Il  congedo  illimitato  spetta ai militari di qualunque ferma che,
all'atto  in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati,
conservano l'obbligo del servizio militare.
  Il  congedo  assoluto  spetta  ai  militari  alle armi o in congedo
illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da
ogni obbligo di servizio militare.