Art. 114.
 Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari

  Il  militare  cui  spetterebbe  il  congedo illimitato, il quale si
trovi   a  scontare  una  punizione  disciplinare,  non  puo'  essere
congedato se non dopo ultimata la punizione.
  Il  congedamento  del  militare  alle  armi per l'adempimento della
ferina  di  leva,  ove  il  militare  sia  stato  punito di camera di
punizione,  puo'  essere  ritardato  per  un  numero  di  giorni  non
superiore  a  quelli  complessivamente  trascorsi  in  tale punizione
durante lai seconda meta' del servizio prestato.
  Il  militare  alle  armi  per l'adempimento della ferma di leva, il
quale  si  sia a suo tempo presentato con ritardo non giustificato al
Distretto  militare,  o  alla  Capitaneria  di  porto  o al Corpo, e'
trattenuto  alle  armi, dopo il termine del suo servizio computato ai
sensi  dell'art.  82,  altrettanti  giorni quanti furono quelli della
ritardata presentazione.