Art. 115.
Ritardi nei congedamenti - Maggiori   vincoli   di   servizio  per  i
                              militari

  I  militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono
essere   congedati  anche  dopo  aver  compiuto  la  loro  ferina  ed
all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica.
  I  militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero
possono  essere  congedati  anche  dopo  aver compiuto la loro ferma,
qualora  per  esigenze  di  servizio il rimpatrio abbia dovuto subire
ritardo.