Art. 115.
Ritardi nei congedamenti - Maggiori vincoli di servizio per i
militari
I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono
essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferina ed
all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica.
I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero
possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma,
qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire
ritardo.