Art. 117.
Obblighi dei sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato
di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri
I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo
illimitato hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni
dall'arrivo nel Comune di residenza, se appartenenti all'Esercito e
all'Aeronautica, al capo dell'Amministrazione comunale, se
appartenenti alla Marina militare all'autorita' portuaria o in
mancanza al capo dell'amministrazione comunale, per far ristare il
foglio di congedo e dare il proprio recapito; successiva ente essi
debbono notificare i cambiamenti della loro residenza anche
temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorita' di
cui sopra.
I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto
dell'arrivo nel paese estero, sono tenuti a presentarsi all'autorita'
diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora
nella localita' manchi il rappresentante diplomatico o consolare,
sono tenuti a comunicare la loro residenza al consolato piu'
prossimo, oppure direttamente al Distretto militare, alla Capitaneria
di porto o alla Regione aerea nella cui forza in congedo sono
iscritti.
I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente
debbono presentarsi per dichiarare la loro residenza:
se appartenenti all'Esercito e all'Aeronautica, all'autorita'
comunale;
se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto
di iscrizione o, in mancanza, all'autorita' comunale.
Le autorita' comunali e quelle diplomatiche o consolari di cui
sopra sono tenute a notificare ai competenti Distretti per i militari
dell'Esercito, alle Capitanerie di porto per quelli della Marina
militare e ai comandi di Regione aerea per gli appartenenti
all'Aeronautica, nel termine di quindici giorni dalla data della
dichiarazione, le denuncie ricevute dai militari in congedo
illimitato, nonche', in genere, tutte le notizie e le variazioni ad
essi relative.