Art. 119.
  Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

  I militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
in  congedo  illimitato  possono  essere  richiamati  in  servizio in
totalita',  ovvero  in parte, per classi, per aliquote di classi, per
Arma  di  provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico,
per  Distretto  militare, o per Compartimento marittimo o per Regione
aerea.
  Tali  richiami  devono  aver luogo per decreto del Presidente della
Repubblica,  ma  i  militari,  se invitati a presentarsi con precetto
personale,  hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato,
anche  se  non  sia  intervenuta  ancora la pubblicazione del decreto
presidenziale di richiamo.
  Col  consenso  degli  interessati  possono  essere  richiamati  dai
congedo anche singoli militari di truppa.
  Questi  ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la
difesa,   previo  assenso  del  Tesoro,  senza  che  occorra  decreto
presidenziale.
  Per  la  conservazione del posto di lavoro ai richiamati alle armi,
si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370.