Art. 119. Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato I militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Distretto militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea. Tali richiami devono aver luogo per decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo. Col consenso degli interessati possono essere richiamati dai congedo anche singoli militari di truppa. Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la difesa, previo assenso del Tesoro, senza che occorra decreto presidenziale. Per la conservazione del posto di lavoro ai richiamati alle armi, si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370.