Art. 120.
Militari di truppa che prestarono  servizio  nei  Corpi  armati dello
                                Stato

  I  militari  di  truppa  in  congedo  illimitato iscritti nei ruoli
dell'Esercito  che  prestarono  servizio  nel  Corpo della guardia di
finanza,  nel  Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo
degli agenti di custodia, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi
motivo,  possono  essere  destinati  a prestare servizio nei predetti
Corpi.