Art. 120.
Militari di truppa che prestarono servizio nei Corpi armati dello
Stato
I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli
dell'Esercito che prestarono servizio nel Corpo della guardia di
finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo
degli agenti di custodia, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi
motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti
Corpi.