Art. 122.
                  Esenzioni o ritardi dal richiamo

  Il  Ministro  per  la  difesa  ha facolta' di concedere esenzioni o
ritardi  in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano
determinati  impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o
si  trovino  in  posizioni  speciali,  in  conformita' delle relative
disposizioni di legge e regolamentari.