Art. 122.
Esenzioni o ritardi dal richiamo
Il Ministro per la difesa ha facolta' di concedere esenzioni o
ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano
determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o
si trovino in posizioni speciali, in conformita' delle relative
disposizioni di legge e regolamentari.