Art. 123.
Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati
I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in
navigazione all'estero o su navi spediti o partite per campagne di
pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare
la presentazioni alla competente autorita' fino al loro arrivo in un
porto o rada dello Stato.