Art. 123.
     Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

  I  militari  in  congedo  illimitato imbarcati su navi nazionali in
navigazione  all'estero  o  su navi spediti o partite per campagne di
pesca  periodica,  in caso di richiamo in servizio, possono ritardare
la  presentazioni alla competente autorita' fino al loro arrivo in un
porto o rada dello Stato.