Art. 124.
            Chiamata di controllo della forza in congedo

  Il  Ministro per la difesa ha facolta' di ordinare, con manifesto o
con  precetto  personale, speciali chiamate dei militari di truppa in
congedo illimitato per il controllo della forza in congedo.
  I predetti militari sono obbligati a rispondere a tali chiamate che
avranno  luogo  normalmente  in  giorno  festivo, attenendosi alle in
modalita' indicate nel manifesto o nel precetto personale.
  Essi  non  hanno  diritto  ad  alcuni  assegno  o  indennita', sono
rilasciati  in  liberta'  nello stesso giorno di presentazione e sono
considerati,  ad  ogni  altro effetto diverso dall'applicazione della
legge penale militare, come militari in servizio.
  Se  la  chiamata obbliga il militare a presentarsi ad una localita'
diversa da quella di residenza, egli ha diritto al viaggio gratuito.