Art. 124.
Chiamata di controllo della forza in congedo
Il Ministro per la difesa ha facolta' di ordinare, con manifesto o
con precetto personale, speciali chiamate dei militari di truppa in
congedo illimitato per il controllo della forza in congedo.
I predetti militari sono obbligati a rispondere a tali chiamate che
avranno luogo normalmente in giorno festivo, attenendosi alle in
modalita' indicate nel manifesto o nel precetto personale.
Essi non hanno diritto ad alcuni assegno o indennita', sono
rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione e sono
considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della
legge penale militare, come militari in servizio.
Se la chiamata obbliga il militare a presentarsi ad una localita'
diversa da quella di residenza, egli ha diritto al viaggio gratuito.