Art. 185.
                     (Adempimenti degli uffici)

  Il  capo  dell'ufficio  al  quale e' stata presentata la domanda di
pensione  privilegiata  di  cui all'art. 184 procede all'accertamento
dei   fatti,   alla   redazione   del  rapporto  informativo  e  alla
trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164.
  Quest'ultimo  ufficio acquisisce il parere della commissione medica
ospedaliera  e  rimette  l'intera  documentazione all'amministrazione
centrale,  salvo  il  rigetto  della  domanda  ove  ricorrano  i casi
previsti dall'art. 164, lettere a) o b).