Art. 185. (Adempimenti degli uffici) Il capo dell'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di pensione privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164. Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti dall'art. 164, lettere a) o b).