Art. 187.
            (Provvedimento dell'amministrazione centrale)

  Sulla   domanda   di   pensione   privilegiata   di  riversibilita'
l'amministrazione centrale provvede dopo aver sentito il comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie, salvo che non respinga la domanda
in   conformita'  del  giudizio  espresso  dalla  commissione  medica
ospedaliera.
  Il  Ministero  della  sanita'  e  il collegio medico legale possono
essere sentiti nei casi previsti dall'art. 178, comma primo.
  Il  provvedimento  definitivo  e'  emesso  secondo  le disposizioni
contenute nell'art. 179, commi primo e secondo.