Art. 187. (Provvedimento dell'amministrazione centrale) Sulla domanda di pensione privilegiata di riversibilita' l'amministrazione centrale provvede dopo aver sentito il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, salvo che non respinga la domanda in conformita' del giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera. Il Ministero della sanita' e il collegio medico legale possono essere sentiti nei casi previsti dall'art. 178, comma primo. Il provvedimento definitivo e' emesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 179, commi primo e secondo.