Art. 188.
                       (Trattamento speciale)

  In  favore  della  vedova  e degli orfani minorenni del titolare di
pensione  privilegiata  diretta  o  di  assegno  rinnovabile di prima
categoria,  il  trattamento  speciale  e  la pensione privilegiata di
riversibilita'  previsti  dall'articolo  93 sono liquidati d'ufficio,
senza   l'adozione   di   provvedimento   formale,   dalla  direzione
provinciale  del  tesoro  che  ha  in  carico  la partita relativa al
trattamento  diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di
liquidazione   di   tale  trattamento  e  previo  accertamento  della
inesistenza  di  sentenza  di  separazione  personale per colpa della
vedova.