Art. 189. (Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilita') In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilita'.