Art. 189. 
(Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul  diritto  alla
              pensione privilegiata di riversibilita') 
 
  In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno
rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e
degli orfani minorenni si applicano le  disposizioni  dell'art.  160,
salvo  il  provvedimento   sull'eventuale   diritto   alla   pensione
privilegiata di riversibilita'.