Art. 104. Dati e notizie statistiche I centri medici e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le autorita' locali di pubblica sicurezza e i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, trasmettono al comitato regionale di cui agli articoli 90 e 91 i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed alle segnalazioni pervenute. Il comitato regionale elabora i dati e li trasmette al Ministero della sanita' ed all'ufficio di cui all'articolo 7. Il Ministro per la sanita' determina con suo decreto le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.