Art. 104.
                     Dati e notizie statistiche

  I  centri  medici  e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le
autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza  e  i comandi territoriali
dell'Arma  dei carabinieri e della guardia di finanza, trasmettono al
comitato  regionale  di  cui  agli articoli 90 e 91 i dati statistici
semestrali     relativi     all'andamento    del    fenomeno    delle
tossicodipendenze,  al  numero  degli  interventi  effettuati ed alle
segnalazioni pervenute.
  Il  comitato  regionale  elabora i dati e li trasmette al Ministero
della sanita' ed all'ufficio di cui all'articolo 7.
  Il  Ministro  per la sanita' determina con suo decreto le modalita'
di  raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere
agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.