Art. 105. Notizia dei procedimenti penali L'autorita' giudiziaria da' notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della sanita' dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.