Art. 105.
                   Notizia dei procedimenti penali

  L'autorita'  giudiziaria  da'  notizia,  in  ogni  fase e grado del
giudizio,  al  Ministero  della  sanita'  dei procedimenti penali per
reati  commessi  in  violazione  delle  norme della presente legge ed
invia  allo  stesso  Ministero,  se  richiesta,  copia delle sentenze
emesse a definizione dei procedimenti stessi.