Art. 108. Norma finale Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanita', le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge. Anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975 LEONE MORO - GULLOTTI - REALE - GUI - VISENTINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE