Art. 108. 
                            Norma finale 
 
  Sono abrogati la legge 22  ottobre  1954,  n.  1041,  ad  eccezione
dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale  stupefacenti,
gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra  norma  in
contrasto con la presente legge. 
  Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad  emanare  con  proprio
decreto,  sentito  l'Istituto  superiore  di  sanita',   le   tabelle
provvisorie contenenti l'indicazione delle  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope da valere fino alla  pubblicazione  del  decreto  previsto
dall'articolo 11 della presente legge. 
  Anteriormente alla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica del decreto  previsto  nel  comma  precedente,  rimane  in
vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente  di
cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive
modificazioni ed integrazioni. 
  La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975 
 
                                LEONE 
 
                                              MORO - GULLOTTI - REALE 
                                                  - GUI - VISENTINI - 
                                                              COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE