Art. 127. 
        (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2) 
        Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito  il
Fondo nazionale  di  intervento  per  la  lotta  alla  droga  per  il
finanziamento  di  progetti,  finalizzati  al   perseguimento   degli
obiettivi  del  presente  testo  unico,   presentati   dai   Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia,  della  difesa,  della  pubblica
istruzione e della sanita' con particolare riguardo  per  i  progetti
localizzati nelle regioni meridionali. 
  2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono  essere  finanziati
progetti   mirati   alla   prevenzione   e    al    recupero    dalle
tossicodipendenze  elaborati  dai  comuni  maggiormente   interessati
dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di
fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi  che  si
intendono conseguire nel campo della  prevenzione  e  recupero  dalle
tossicodipendenze. Al finanziamento  dei  progetti  possono  accedere
prioritariamente i comuni del  Mezzogiorno  e  quelli  che  intendono
attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. 
  3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti  di  cui
al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti  di  iniziativa
delle regioni volti alla formazione  integrata  degli  operatori  dei
servizi   pubblici   e   privati   convenzionati   per   l'assistenza
socio-sanitaria  alle  tossicodipendenze,  anche  con  riguardo  alle
problematiche  derivanti   dal   trattamento   di   tossicodipendenti
sieropositivi. 
  4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto,
con proprio decreto,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
di cui all'art. 1. 
  5. Il Comitato nazionale di coordinamento per  l'azione  antidroga,
nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di  prevenzione  e
recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno
della sindrome da immunodeficienza acquisita  (AIDS)  e  determina  i
criteri per la ripartizione  del  Fondo  e  per  la  valutazione  dei
progetti, tenendo conto tra l'altro: 
     a) dell'urgenza degli interventi in relazione  a  situazioni  di
alto rischio; 
     b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del
diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti; 
     c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga,  nel
settore di competenza di ciascun soggetto proponente; 
     d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento
agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della
sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea. 
  6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta
da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o  da  un
dirigente generale in servizio  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e composta da sette esperti nei campi  della  prevenzione  e
del  recupero  dalle   tossicodipendenze,   dei   seguenti   settori:
sanitario,    farmaco-tossicologico,    psicologico,     sociologico,
riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata
da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della
carriera direttiva o dirigenziale in  servizio  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  7. Le amministrazioni destinatarie  dei  finanziamenti  avviano  la
realizzazione dei  progetti  entro  tre  mesi  dalla  erogazione  del
finanziamento, dandone comunicazione alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri,  che,  in  mancanza,  provvede,  sentito  il  Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le
somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. 
  8.  Le  amministrazioni  provvedono  altresi'   ad   inviare   alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  una  relazione  semestrale
sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti. 
  9. Nel  caso  in  cui  la  realizzazione  del  progetto  finanziato
incontri   concrete    difficolta'    operative,    l'amministrazione
interessata, previo  parere  favorevole  del  Comitato  nazionale  di
coordinamento per l'azione antidroga, puo'  apportarvi  le  opportune
variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato. 
  10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del
relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni  annui
a decorrere dall'anno 1990. 
  11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2
e' determinato in lire 176.040 milioni per  l'anno  1990  e  in  lire
177.990 milioni a decorrere dal 1991. 
  12. L'organizzazione del Comitato nazionale  di  coordinamento  per
l'azione antidroga e' disciplinata con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri.  Il  Comitato  potra'  articolarsi  in  piu'
sezioni; per  il  suo  funzionamento  dovranno  osservarsi  le  norme
regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. 
 
          Nota all'art. 127:
             -  Il  comma  3  dell'art.  7  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri) per quanto concerne
          i Comitati  di  Ministri  e  i  Comitati  interministeriali
          prevede  che: "Con decreto del Presidente della Repubblica,
          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  si
          provvede ad adottare norme regolamentari volte a  garantire
          procedure   uniformi  in  ordine  alla  convocazione,  alla
          fissazione dell'ordine del giorno, al numero  legale,  alle
          decisioni  e  alle  forme di conoscenza delle attivita' dei
          Comitati".