Art. 127.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il
finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli
obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica
istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti
localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati
progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati
dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di
fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si
intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere
prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono
attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui
al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa
delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei
servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle
problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti
sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto,
con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
di cui all'art. 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e
recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno
della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i
criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei
progetti, tenendo conto tra l'altro:
a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di
alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del
diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel
settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento
agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della
sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea.
6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta
da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un
dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori:
sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico,
riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata
da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della
carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la
realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del
finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le
somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale
sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato
incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione
interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune
variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato.
10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del
relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui
a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2
e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire
177.990 milioni a decorrere dal 1991.
12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Comitato potra' articolarsi in piu'
sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme
regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Nota all'art. 127:
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) per quanto concerne
i Comitati di Ministri e i Comitati interministeriali
prevede che: "Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si
provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire
procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla
fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle
decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei
Comitati".