Art. 128. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) 
                             Contributi 
  1. Per la costruzione, l'ampliamento  o  il  recupero  di  immobili
destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo  del
Comitato  per  l'edilizia  residenziale  (CER),  integrato  per  tali
circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali,
puo' concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo  in  conto
capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria. 
  2. La concessione di detto contributo,  secondo  le  procedure  dei
programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art.  3,  primo
comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  comporta  un
vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede  di  comunita'
terapeutica  residenziale  o  diurna  per  tossicodipendenti  ed   e'
subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera. 
  3. I contributi sono ripartiti tra le  regioni  in  proporzione  al
numero di tossicodipendenti assistiti sulla  base  delle  rilevazioni
dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132  e,  in  ogni  caso,
sono destinati in percentuale  non  inferiore  al  40  per  cento  al
Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni  1990,  1991  e
1992, si provvede  mediante  l'utilizzo  delle  disponibilita'  della
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
 
          Nota all'art. 128:
             -  Il  testo dell'art. 3, primo comma, lettera q), della
          legge n.  457/1978 (Norme per l'edilizia  residenziale)  e'
          il seguente:
             "Il  Comitato  per  l'edilizia  residenziale, sulla base
          degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
              (omissis);
               q)   riserva   il  due  per  cento  dei  finanziamenti
          complessivi per sopperire con interventi  straordinari  nel
          settore   dell'edilizia  residenziale  alle  esigenze  piu'
          urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'".
             -  L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi  territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
             -  Il  testo dell'art. 10 della citata legge n. 457/1978
          e' il seguente:
             "Art.   10   (Istituzione  e  competenze  della  sezione
          autonoma della Cassa depositi e prestiti). -  E'  istituita
          una  sezione  autonoma della Cassa depositi e prestiti, con
          proprio consiglio  di  amministrazione  e  con  gestione  e
          bilancio  separati,  per  il  finanziamento  della edilizia
          residenziale,  dell'acquisizione  e  della   urbanizzazione
          delle  aree  occorrenti  per  la realizzazione dei relativi
          programmi.
             La  rappresentanza  legale della sezione autonoma spetta
          al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
             La  sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni
          del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni  del
          C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle
          risorse  finanziarie,  secondo  le  norme  contenute  nella
          presente legge.
             In particolare, la sezione autonoma provvede a:
               a)  porre  a  disposizione  delle regioni i fondi loro
          attribuiti sulla base  della  ripartizione  effettuata  dal
          Comitato  per  l'edilizia  residenziale  e con le modalita'
          dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa
          delle  regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del
          precedente art. 4;
               b)  compiere  le operazioni finanziarie necessarie per
          l'attuazione  delle   determinazioni   del   Comitato   per
          l'edilizia     residenziale,     sentito     il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,  ivi
          comprese  quelle  derivanti dall'applicazione della lettera
          e) del precedente art. 2;
               c)   compiere  tutte  le  operazioni  finanziarie  nel
          settore  dell'edilizia  residenziale  gia'  affidate  dalle
          leggi alla Cassa depositi e prestiti;
               d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed
          integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed
          istituti delegati all'acquisizione delle aree.
             Sono trasferiti alla predetta sezione:
               a)  il  fondo speciale costituito a norma dell'art. 45
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.   865   e   successive
          modificazioni ed integrazioni;
               b)  le  operazioni  di  finanziamento  degli  istituti
          autonomi per le case popolari o di  altri  operatori,  gia'
          affidate alla Cassa depositi e prestiti.
             Per  il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e
          prestiti e la sezione autonoma  e'  istituito  un  apposito
          conto corrente.
             Il  saggio  di interesse delle operazioni eseguite dalla
          sezione autonoma, qualora non sia  altrimenti  stabilito  o
          sia  diverso  da  quello  praticato  dalla Cassa depositi e
          prestiti, e' fissato, con decreto del Ministro del  tesoro,
          di  concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, previa
          deliberazione  del  consiglio  di   amministrazione   della
          sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
             La  commissione  di  vigilanza  sulla  Cassa  depositi e
          prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della
          sezione autonoma di cui alla presente legge.
             Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
          per   l'edilizia   residenziale   ed   il   consiglio    di
          amministrazione  della  sezione  autonoma,  possono  essere
          stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione
          stessa.
             Il  controllo  della  Corte  dei  conti sugli atti della
          sezione autonoma e' esercitato in via successiva.
             Per  quanto  non  espressamente  previsto dalla presente
          legge, alla sezione autonoma sono  applicate  le  norme  in
          vigore  per  la  Cassa  depositi  e  prestiti e le gestioni
          annesse".