Art. 128.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Contributi
1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili
destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del
Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali
circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali,
puo' concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto
capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei
programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo
comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un
vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunita'
terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e'
subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al
numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni
dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso,
sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al
Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilita' della
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi
dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Nota all'art. 128:
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera q), della
legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e'
il seguente:
"Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base
degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
(omissis);
q) riserva il due per cento dei finanziamenti
complessivi per sopperire con interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu'
urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'".
- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
formulato:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 457/1978
e' il seguente:
"Art. 10 (Istituzione e competenze della sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti). - E' istituita
una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con
proprio consiglio di amministrazione e con gestione e
bilancio separati, per il finanziamento della edilizia
residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione
delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi
programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta
al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni
del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del
C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle
risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella
presente legge.
In particolare, la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro
attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal
Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalita'
dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa
delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del
precedente art. 4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per
l'attuazione delle determinazioni del Comitato per
l'edilizia residenziale, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, ivi
comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera
e) del precedente art. 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel
settore dell'edilizia residenziale gia' affidate dalle
leggi alla Cassa depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed
integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed
istituti delegati all'acquisizione delle aree.
Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo speciale costituito a norma dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti
autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia'
affidate alla Cassa depositi e prestiti.
Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e
prestiti e la sezione autonoma e' istituito un apposito
conto corrente.
Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla
sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o
sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e
prestiti, e' fissato, con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del consiglio di amministrazione della
sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della
sezione autonoma di cui alla presente legge.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
per l'edilizia residenziale ed il consiglio di
amministrazione della sezione autonoma, possono essere
stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione
stessa.
Il controllo della Corte dei conti sugli atti della
sezione autonoma e' esercitato in via successiva.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in
vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni
annesse".