Art. 129. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) 
Concessione di strutture appartenenti allo Stato 
  1. Agli enti locali, alle  unita'  sanitarie  locali  e  ai  centri
privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso,  con
convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro
delle finanze, emanato di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
sociali, edifici, strutture e  aree  appartenenti  al  demanio  o  al
patrimonio dello Stato, al fine di destinarli  a  centri  di  cura  e
recupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri  e  case
di lavoro per i riabilitati. 
  2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono  effettuare  opere
di ricostruzione, restauro e  manutenzione  per  l'adattamento  delle
strutture attingendo ai finanziamenti  di  cui  all'art.  128  e  nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 
  3. Agli enti di  cui  al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge  11  luglio
1986, n. 390. 
 
          Nota all'art. 129:
             - Il testo dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2
          della legge n. 390/1986  (Disciplina  delle  concessioni  e
          delle  locazioni  di beni immobili demaniali e patrimoniali
          dello Stato in favore di enti o istituti  culturali,  degli
          enti  pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali,
          di ordini religiosi  e  degli  enti  ecclesiastici)  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in
          concessione  o  locazione,  per  la  durata  di  non  oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente  di
          utilizzazione   per   usi  governativi:  a)  a  istituzioni
          culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
          Presidente  della  Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a
          enti pubblici, indicati  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  che  fruiscono   di   contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono  esclusivamente  fini  di  rilevante   interesse
          culturale;  c)  ad  altri  enti o istituti o a fondazioni o
          associazioni   riconosciute,   istituiti    o    costituiti
          successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale   del   predetto    decreto,    che    perseguono
          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un   programma   almeno  triennale.  Le  concessioni  e  le
          locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
          canone  ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
          non superiore  al  10  per  cento  di  quello  determinato,
          sentito  il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
          dei valori in comune commercio. Gli immobili devono  essere
          destinati  a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
          per lo svolgimento delle  loro  attivita'  istituzionali  o
          statutarie.
            (Omissis).
             4.  Nel  caso  di  richiesta  di  utilizzazione  di  una
          porzione dell'immobile per finalita' diverse da  quelle  di
          cui  al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di
          tale porzione, un distinto canone determinato,  sentito  il
          competente  ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori
          in comune commercio.
             5.  La concessione e' revocata e la locazione e' risolta
          per sopravvenuta necessita' di utilizzazione dei  beni  per
          usi governativi.
             6.  L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
          quali e' stata assentita  la  concessione  o  stipulata  la
          locazione,  ne  determina rispettivamente la decadenza o la
          risoluzione.  Gli  stessi  effetti  sono   prodotti   dalla
          violazione  del  divieto  di  subconcessione o sublocazione
          ovvero dal mancato pagamento del canone".
             Art.  2.  -  1.  I  rapporti  tra  lo Stato e le aziende
          autonome  statali  prive  di  personalita'  giuridica,   in
          materia   di   utilizzazione   di   beni   immobili,   sono
          reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art.
          1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
             2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i criteri e le modalita' per la concessione o la  locazione
          di  beni  immobili  demaniali o patrimoniali dello Stato in
          favore  di  enti  pubblici   territoriali,   delle   unita'
          sanitarie locali, nonche' di enti ecclesiastici, civilmente
          riconosciuti,  della  Chiesa  cattolica   e   delle   altre
          confessioni  religiose  i  cui  rapporti con lo Stato siano
          regolati per legge sulla base delle intese di cui  all'art.
          8  della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si
          applicano  le  disposizioni  del  comma   1   dell'articolo
          precedente  per quanto riguarda la durata e l'ammontare del
          canone annuo  ricognitorio,  nonche'  le  disposizioni  dei
          commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo".