Art. 129.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri
privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con
convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro
delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari
sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al
patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e
recupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case
di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere
di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle
strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 11 luglio
1986, n. 390.
Nota all'art. 129:
- Il testo dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2
della legge n. 390/1986 (Disciplina delle concessioni e
delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli
enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali,
di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in
concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni
culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a
enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle
finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono di contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o
associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
un programma almeno triennale. Le concessioni e le
locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
non superiore al 10 per cento di quello determinato,
sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o
statutarie.
(Omissis).
4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una
porzione dell'immobile per finalita' diverse da quelle di
cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di
tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il
competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori
in comune commercio.
5. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta
per sopravvenuta necessita' di utilizzazione dei beni per
usi governativi.
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
quali e' stata assentita la concessione o stipulata la
locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la
risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla
violazione del divieto di subconcessione o sublocazione
ovvero dal mancato pagamento del canone".
Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le aziende
autonome statali prive di personalita' giuridica, in
materia di utilizzazione di beni immobili, sono
reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art.
1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
i criteri e le modalita' per la concessione o la locazione
di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in
favore di enti pubblici territoriali, delle unita'
sanitarie locali, nonche' di enti ecclesiastici, civilmente
riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre
confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano
regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art.
8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si
applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo
precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del
canone annuo ricognitorio, nonche' le disposizioni dei
commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo".