Art. 130.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i
loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito
agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei
soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116,
beni immobili di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle
attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo
dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la
durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del
bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le
modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al
bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art.
128.