Art. 130. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) 
             Concessione delle strutture degli enti locali 
  1. Le regioni, le province autonome, gli  enti  locali,  nonche'  i
loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in  uso  gratuito
agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche  se  in  possesso  dei
soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116,
beni immobili di loro proprieta' con  vincolo  di  destinazione  alle
attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento  anche  lavorativo
dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico. 
  2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne  fissa  la
durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione  del
bene e  le  cause  di  risoluzione  del  rapporto,  e  disciplina  le
modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al
bene, anche mediante utilizzazione dei  contributi  di  cui  all'art.
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