Art. 131. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n, 144, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 21 giugno 1985,  n.  297,  art.  1,  commi  1  e  2  -
   decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 
1-ter) 
            Contributi per il recupero ed il reinserimento 
            dei tossicodipendenti. Relazione al Parlamento 
  1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo  scopo  di
sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. 
  2. La erogazione di contributi da parte del  Ministro  dell'interno
alle associazioni di volontariato,  cooperative  e  privati,  di  cui
all'art.  132,  avviene  tramite   l'ente   locale   competente   per
territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova  normativa
legislativa la disciplina dei rapporti  di  enti  e  associazioni  di
volontariato che operano  sul  territorio  nazionale  nel  campo  del
recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 
  3. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno  al  Parlamento  una
relazione sulle  attivita'  relative  all'erogazione  dei  contributi
finalizzati  al   sostegno   delle   attivita'   di   prevenzione   e
reinserimento dei tossicodipendenti.