Art. 131. (Decreto-legge 22 aprile 1985, n, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter) Contributi per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo di sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'art. 132, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 3. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attivita' relative all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.