Art. 131.
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n, 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 -
decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma
1-ter)
Contributi per il recupero ed il reinserimento
dei tossicodipendenti. Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo di
sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno
alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui
all'art. 132, avviene tramite l'ente locale competente per
territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova normativa
legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di
volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del
recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
3. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sulle attivita' relative all'erogazione dei contributi
finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti.