Art. 132.
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4
- decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1
e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2)
Destinazione e criteri di ripartizione dei contributi di cui all'art.
131
1. I contributi di cui all'art. 131 sono destinati ai comuni, alle
unita' sanitarie locali, nonche' ad altri enti, associazioni di
volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro
e con le specifiche finalita' di cui all'art. 131 che si coordinino
con le strutture delle unita' sanitarie locali con apposite
convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non
rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti
con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme
dell'ordinamento.
2. I contributi di cui all'art. 131 vengono erogati previa
presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei
servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale
competente per territorio.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i propri
bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti
dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei
criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministro per
gli affari sociali e composta da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'Ufficio del Ministro per gli
affari sociali, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei
comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti
delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e
dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno
riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande
presentate.
5. Detti contributi per le attivita' di prevenzione e reinserimento
dei tossicodipendenti sono finanziati con un apposito stanziamento di
lire 50 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, nonche', ancora per
l'anno 1990, di quello di lire 19.200 milioni.