Art. 132. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e  4
   - decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 
e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2) 
Destinazione e criteri di ripartizione dei contributi di cui all'art.
                                 131 
  1. I contributi di cui all'art. 131 sono destinati ai comuni,  alle
unita' sanitarie locali,  nonche'  ad  altri  enti,  associazioni  di
volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di  lucro
e con le specifiche finalita' di cui all'art. 131 che  si  coordinino
con  le  strutture  delle  unita'  sanitarie  locali   con   apposite
convenzioni  e  che  non  impieghino  forme  di  intervento  che  non
rispettino il diritto  all'autodeterminazione  dei  tossicodipendenti
con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme
dell'ordinamento. 
  2.  I  contributi  di  cui  all'art.  131  vengono  erogati  previa
presentazione  e  dimostrazione  dell'effettiva   realizzazione   dei
servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente  locale
competente per territorio. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i  propri
bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore. 
  4. I contributi vengono  ripartiti  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno  e  dei
criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita
presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta  dal  Ministro  per
gli affari sociali e composta da un rappresentante per  ciascuno  dei
Ministeri dell'interno, della sanita', di  grazia  e  giustizia,  del
lavoro e della previdenza sociale e dell'Ufficio del Ministro per gli
affari sociali, nonche' da tre rappresentanti  delle  regioni  e  dei
comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza  dei  presidenti
delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei  criteri  e
dei  requisiti,  formula  la  proposta   al   Ministro   dell'interno
riguardante la  concessione  dei  contributi  riferiti  alle  domande
presentate. 
  5. Detti contributi per le attivita' di prevenzione e reinserimento
dei tossicodipendenti sono finanziati con un apposito stanziamento di
lire 50 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, nonche', ancora  per
l'anno 1990, di quello di lire 19.200 milioni.