Art. 133. (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalita' di cui all'art. 131 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti.