Art. 133. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) 
                Province autonome di Trento e Bolzano 
  1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito
delle proprie competenze, alle finalita' di cui all'art. 131  secondo
le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti.