Art. 134.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35)
Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura
del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di
tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e
debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche
e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto
autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e
private e con cooperative e con il concorso, anche in veste
propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta
giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art.
134 un parere sulla fattibilita' e sulla congruita'
economico-finanziaria, nonche' sulla validita' del progetto con
riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono
prevedere una prima fase di formazione del personale e possono
realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e
l'anticipazione dei fondi necessari.