Art. 134. 
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35) 
           Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti 
  1. I contributi di cui all'art. 132 sono  destinati,  nella  misura
del 40 per cento, al finanziamento di progetti per  l'occupazione  di
tossicodipendenti che abbiano completato il programma  terapeutico  e
debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. 
  2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche
e dalle  cooperative  operanti  per  l'inserimento  lavorativo  tanto
autonomamente  quanto  in  collaborazione  con  imprese  pubbliche  e
private  e  con  cooperative  e  con  il  concorso,  anche  in  veste
propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che,  entro  sessanta
giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 
134   un   parere   sulla    fattibilita'    e    sulla    congruita'
economico-finanziaria,  nonche'  sulla  validita'  del  progetto  con
riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti  possono
prevedere una prima  fase  di  formazione  del  personale  e  possono
realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica. 
  3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del  progetto  e
l'anticipazione dei fondi necessari.