Art. 135. 
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36) 
    Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS 
  1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con  i  Ministri
della sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu'  programmi
finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS,  al  trattamento
socio-sanitario,  al  recupero  e  al  successivo  reinserimento  dei
tossicodipendenti detenuti. 
  2. Il Ministro di grazia e giustizia  puo'  realizzare  i  suddetti
programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante  apposite
convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i
detenuti in attesa di giudizio. 
  3. Il Ministero di grazia e  giustizia  dovra'  attivare  corsi  di
addestramento e riqualificazione del  personale  dell'amministrazione
penitenziaria. 
  4. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.