Art. 135.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36)
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
della sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu' programmi
finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento
socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti
programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite
convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i
detenuti in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovra' attivare corsi di
addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione
penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e'
determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.