Art. 184 (Art. 44 Cod. Str.) 
  (Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello) 
  1. In caso di avaria dei meccanismi  di  chiusura  dei  passaggi  a
livello con barriere o semibarriere, le stesse  sono  sostituite  con
almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce
rifrangenti bianche e rosse. Le  barriere  e  le  semibarriere  sono,
altresi', sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e  con  una
lanterna a  luce  rossa  di  notte  e  negli  altri  casi  di  scarsa
visibilita', manovrate dall'addetto  alla  custodia  dei  passaggi  a
livello. 
  2. Le barriere e  le  semibarriere  devono  essere  esternamente  a
strisce rifrangenti bianche e  rosse.  Su  ogni  semibarriera  devono
essere  collocate  almeno  due  luci  rosse  delle   quali   una   in
corrispondenza della estremita' libera.  Luci  rosse  possono  essere
collocate anche sulle barriere. 
  3. Nei passaggi a livello sprovvisti  di  barriere  o  semibarriere
devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente  la  ferrovia,
senza onere  per  l'eventuale  occupazione  della  sede  stradale,  i
seguenti segnali: 
    a) CROCE DI S. ANDREA se la  visibilita'  verso  la  ferrovia  e'
sufficiente lungo tutto il percorso di approccio; 
    b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA  posti
sullo stesso sostegno, se la visibilita' e' sufficiente solo da breve
distanza dal binario; 
    c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso  a  due  luci  rosse
lampeggianti alternativamente  nonche'  dispositivo  di  segnalazione
acustica se la visibilita' e' insufficiente; il dispositivo  luminoso
e' posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale. 
  4. La croce di S.Andrea, va collocata sulla  destra  della  strada,
nella immediata prossimita' del binario; e' semplice se  la  ferrovia
e' a un binario, doppia se la ferrovia e' a due o piu' binari.  Anche
nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), e'  opportuno  integrare
la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione  luminosa  ed
acustica di cui alla lettera c). 
  5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere  in
cui la circolazione dei  treni  e'  molto  lenta  e  la  circolazione
stradale e' regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di
S. Andrea e' sostituita dal segnale  di  passaggio  a  livello  senza
barriere collocato alla medesima distanza  con  pannello  integrativo
recante la distanza in metri dal binario. 
  6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere
o  semibarriere,  esclusi  quelli   provvisti   di   dispositivo   di
segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere  assicurata  una
sufficiente  visibilita'  della  strada  ferrata  tenendo  conto   in
particolare della velocita' del treno piu' veloce ivi in transito. 
  7. Per assicurare in ogni caso  la  visibilita'  i  dispositivi  di
segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere  ripetuti  sul
lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata  ovvero
possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e,
inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore. 
  8. La lanterna a  luce  rossa  di  cui  al  comma  1  e'  del  tipo
regolamentare per l'esercizio ferroviario.