Art. 191 (Art. 44 Cod. Str.)
(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo)
1. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo
ferroviario ed il passaggio di convogli e' regolato a vista con
segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra,
l'attraversamento deve essere segnalato, come prescritto
nell'articolo 87, comma 6, mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig.
II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI
S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale e' facoltativo
nei centri abitati.
2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza
regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita' di
questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra
situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita'
dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese dell'esercente la
ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali
e' effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della
strada.