Art. 191 (Art. 44 Cod. Str.) 
         (Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo) 
  1. Quando la strada e'  attraversata  da  un  binario  di  raccordo
ferroviario ed il passaggio di  convogli  e'  regolato  a  vista  con
segnali manuali di  agenti  o  di  personale  addetto  alla  manovra,
l'attraversamento   deve   essere    segnalato,    come    prescritto
nell'articolo 87, comma 6, mediante il segnale ALTRI  PERICOLI  (fig.
II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE  DI
S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale e'  facoltativo
nei centri abitati. 
  2. Il segnale  ALTRI  PERICOLI  deve  essere  posto  alla  distanza
regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto  in  prossimita'  di
questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per  ogni  altra
situazione che lo renda necessario. 
  3. La posa  dei  segnali  di  pericolo  installati  in  prossimita'
dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese dell'esercente la
ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali
e' effettuata, invece, a cura e spese degli  enti  proprietari  della
strada.