Art. 86.
                     Gestione del demanio idrico
  1. Alla gestione dei beni  del demanio idrico provvedono le regioni
e gli enti locali competenti per territorio.
  2. I proventi ricavati dalla  utilizzazione del demanio idrico sono
introitati  dalla  regione  e  destinati,  sentiti  gli  enti  locali
interessati,  al  finanziamento  degli  interventi  di  tutela  delle
risorse idriche  e dell'assetto idraulico e  idrogeologico sulla base
delle linee programmatiche di bacino.
  3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di
difesa  del  suolo,   da  definirsi  di  intesa   con  la  Conferenza
Statoregioni,  si terra'  conto, ai  fini della  perequazione tra  le
diverse  regioni, degli  introiti  di  cui al  comma  2, nonche'  del
gettito finanziario  collegato alla riscossione diretta  degli stessi
da parte  delle regioni attraverso  la possibilita' di  accensioni di
mutui.