Art. 86.
Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono
introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali
interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle
risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base
delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di
difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza
Statoregioni, si terra' conto, ai fini della perequazione tra le
diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonche' del
gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi
da parte delle regioni attraverso la possibilita' di accensioni di
mutui.