Art. 88.
                     Compiti di rilievo nazionale
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  4, lettera c), della  legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
    a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
  b)  alla programmazione  ed  al finanziamento  degli interventi  di
difesa del suolo;
  c) alla  determinazione di criteri,  metodi e standard  di raccolta
elaborazione e consultazione dei  dati, alla definizione di modalita'
di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel  settore, nonche'  indirizzi  volti  all'accertamento, ricerca  e
studio  degli  elementi  dell'ambiente   fisico  e  delle  condizioni
generali di rischio; alla  valutazione degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale
di opere nel settore della difesa del suolo;
  d) alle  direttive generali e  di settore  per il censimento  ed il
monitoraggio delle  risorse idriche, per la  disciplina dell'economia
idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;
  e) alla  formazione del bilancio  idrico nazionale sulla  scorta di
quelli di bacino;
  f) alle metodologie generali  per la programmazione della razionale
utilizzazione delle  risorse idriche  e alle linee  di programmazione
degli usi plurimi delle risorse idriche;
  g)  alle direttive  e ai  parametri tecnici  per la  individuazione
delle aree  a rischio  di crisi idrica  con finalita'  di prevenzione
delle emergenze idriche;
  h) ai  criteri per la  gestione del servizio idrico  integrato come
definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  i)  alla definizione  dei  livelli minimi  dei  servizi che  devono
essere  garantiti  in ciascun  ambito  territoriale  ottimale di  cui
all'articolo 8, comma  1, della legge 5 gennaio 1994,  n. 36, nonche'
ai  criteri  ed  agli  indirizzi  per  la  gestione  dei  servizi  di
approvvigionamento, di  captazione e di  accumulo per usi  diversi da
quello potabile;
  l)  alla definizione  di  meccanismi ed  istituti  di conguaglio  a
livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
  m)  ai  criteri   e  agli  indirizzi  per   la  programmazione  dei
trasferimenti di  acqua per  il consumo  umano laddove  il fabbisogno
comporti o  possa comportare  il trasferimento  di acqua  tra regioni
diverse e  cio' travalichi  i comprensori  di riferimento  dei bacini
idrografici;
  n) ai compiti fissati dall'articolo  17 della legge 5 gennaio 1994,
n.  36,  in  particolare  alla   adozione  delle  iniziative  per  la
realizzazione  delle opere  e  degli interventi  di trasferimento  di
acqua;
  o)   ai   criteri  ed   indirizzi   per   la  disciplina   generale
dell'utilizzazione  delle acque  destinate a  scopi idroelettrici  ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;
  p) alle direttive  sulla gestione del demanio idrico  anche volte a
garantire omogeneita',  a parita'  di condizioni, nel  rilascio delle
concessioni  di derivazione  di acqua,  secondo i  principi stabiliti
dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  q) alla definizione  ed all'aggiornamento dei criteri  e metodi per
il conseguimento del risparmio  idrico previsto dall'articolo 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  r)  alla  definizione  del  metodo  normalizzato  per  definire  le
componenti  di costo  e  determinare la  tariffa  di riferimento  del
servizio idrico;
  s) alle attivita' di vigilanza  e controllo indicate dagli articoli
21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  t)  all'individuazione  e   delimitazione  dei  bacini  idrografici
nazionali e interregionali;
  u)  all'esercizio  dei  poteri   sostitutivi  in  caso  di  mancata
istituzione  da parte  delle  regioni delle  autorita'  di bacino  di
rilievo interregionale di  cui all'articolo 15, comma  4, della legge
18 maggio  1989, n. 183, nonche'  dei poteri sostitutivi di  cui agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
  v)   all'emanazione   della   normativa   tecnica   relativa   alla
progettazione e costruzione delle dighe  di sbarramento e di opere di
carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
  z)  alla  determinazione di  criteri,  metodi  e standard  volti  a
garantire  omogeneita' delle  condizioni di  salvaguardia della  vita
umana, del territorio e dei beni;
  aa)  agli indirizzi  generali ed  ai  criteri per  la difesa  delle
coste;
  bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
  2.  Le funzioni  di  cui  al comma  1  sono  esercitate sentita  la
Conferenza unificata,  fatta eccezione  per le  funzioni di  cui alle
lettere  t), u)  e  v),  che sono  esercitate  sentita la  Conferenza
Statoregioni.
                              Art. 88.
                     Compiti di rilievo nazionale
 
          Note all'art. 88:
            -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.
            - La legge 5 gennaio 1994, n. 36,  recante  "Disposizioni
          in   materia   di   risorse   idriche"  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  19  gennaio
          1994, n. 14. Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 8,
          17, 21, 22 e 29:
            "Art.  1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte
          le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte
          dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una  risorsa
          che  e'  salvaguardata  ed  utilizzata  secondo  criteri di
          solidarieta'.
            2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando
          le aspettative ed i  diritti  delle  generazioni  future  a
          fruire di un integro patrimonio ambientale.
            3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al
          rinnovo  delle  risorse  per non pregiudicare il patrimonio
          idrico, la  vivibilita'  dell'ambiente,  l'agricoltura,  la
          fauna  e  la  flora acquatiche, i processi geomorfologici e
          gli equilibri idrologici.
            4.  Le  acque termali, minerali e per uso geotermico sono
          disciplinate da leggi speciali".
            "Art. 4 (Competenze dello Stato). - 1. Il Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Comitato  dei
          Ministri per i servizi tecnici nazionali e  gli  interventi
          nel  settore  della  difesa  del  suolo, di cui all'art. 4,
          comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183,  e  successive
          modificazioni,    sentita  la  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al medesimo art.  4 della citata legge n. 183 del 1989, con
          propri decreti determina:
             a)  le direttive generali e di settore per il censimento
          delle risorse  idriche,  per  la  disciplina  dell'economia
          idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
             b)  le  metodologie generali per la programmazione della
          razionale utilizzazione delle  risorse idriche e  le  linee
          della   programmazione  degli  usi  plurimi  delle  risorse
          idriche;
             c) i criteri e gli indirizzi per la  programmazione  dei
          trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art.
          17;
             d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione
          e  l'aggiornamento  del  piano  regolatore  generale  degli
          acquedotti, e successive varianti,  di  cui  alla  legge  4
          febbraio  1963,  n.  129,  e  successive  modificazioni, da
          effettuarsi  su  scala  di  bacino  salvo  quanto  previsto
          all'art.  17;
             e)   le   direttive   ed  i  parametri  tecnici  per  la
          individuazione delle aree a rischio  di  crisi  idrica  con
          finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
             f)  i  criteri  per  la  gestione  del  servizio  idrico
          integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici  di
          captazione,  adduzione  e  distribuzione  di  acqua  ad usi
          civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
             g) i  livelli  minimi  dei  servizi  che  devono  essere
          garantiti  in  ciascun  ambito territoriale ottimale di cui
          all'art. 8, comma 1, nonche' i criteri e gli indirizzi  per
          la   gestione   dei   servizi   di  approvvigionamento,  di
          captazione  e  di  accumulo  per  usi  diversi  da   quello
          potabile;
             h)  meccanismi  ed  istituti  di conguaglio a livello di
          bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
             i) i sistemi gia' esistenti che rispondano all'obiettivo
          di cui all'art. 17, ai fini dell'applicazione del  medesimo
          articolo.
            2.  Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
          il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2,  della
          citata  legge  n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
          senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si
          avvale  del   supporto   tecnico   e   amministrativo   del
          dipartimento   per   i   servizi  tecnici  nazionali  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  della  Direzione
          generale  della  difesa  del suolo del Ministero dei lavori
          pubblici  e  del  servizio  per  la  tutela delle acque, la
          disciplina dei rifiuti,  il  risanamento  del  suolo  e  la
          prevenzione   dell'inquinamento   di   natura   fisica  del
          Ministero dell'ambiente".
            "Art. 5 (Risparmio  idrico).  -  1.  Il  risparmio  della
          risorsa  idrica  e  conseguito, in particolare, mediante la
          progressiva estensione delle seguenti misure:
             a)  risanamento  e  graduale   ripristino   delle   reti
          esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
             b)  installazione  di  reti duali nei nuovi insediamenti
          abitativi,   commerciali   e   produttivi   di    rilevanti
          dimensioni;
             c)  installazione  di  contatori  in ogni singola unita'
          abitativa  nonche'  di  contatori  differenziati   per   le
          attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel
          contesto urbano;
             d)  diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il
          risparmio  idrico  domestico  e  nei  settori  industriale,
          terziario ed agricolo.
            2.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  dei   lavori
          pubblici,  emanato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  adottato  un  regolamento
          per  la  definizione  dei  criteri  e del metodo in base ai
          quali  valutare  le  perdite  degli  acquedotti   e   delle
          fognature.    Entro  il mese di febbraio di ciascun anno, i
          soggetti  gestori  dei  servizi   idrici   trasmettono   al
          Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni
          eseguite con la predetta metodologia".
            "Art.  8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico
          integrato).  - 1. I servizi idrici riorganizzati sulla base
          di  ambiti  territoriali  ottimali  delimitati  secondo   i
          seguenti criteri:
             a)  rispetto  dell'unita'  del  bacino idrografico o del
          sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto  conto
          delle   previsioni   e  dei  vincoli  contenuti  nei  piani
          regionali di risanamento delle acque di cui alla  legge  10
          maggio  1976,  n.  319,  e  successive modificazioni, e nel
          piano regolatore generale degli acquedotti,  nonche'  della
          localizzazione   delle   risorse  e  dei  loro  vincoli  di
          destinazione, anche derivanti da  consuetudine,  in  favore
          dei centri abitati interessati;
             b) superamento della frammentazione delle gestioni;
             c)  conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali,
          definite  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,
          tecnici     e     sulla     base     delle     ripartizioni
          politico-amministrative.
            2. Le regioni, sentite le province  interessate,  nonche'
          le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, nell'ambito
          delle  attivita'  di  programmazione  e  di  pianificazione
          previste  dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989,
          n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          provvedono  alla  delimitazione  degli  ambiti territoriali
          ottimali.   Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai
          sensi della citata legge  n.  183  del  1989,  le  regioni,
          sentite   le  province  interessate,  nonche'  le  province
          autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   provvedono   alla
          delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali dopo aver
          sottoposto il progetto di  delimitazione  all'Autorita'  di
          bacino   per  la  determinazione  di  competenza  ai  sensi
          dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.
            3.  Qualora,  nei  bacini  che  non  siano   di   rilievo
          nazionale,  un  acquedotto  in regime di servizio pubblico,
          per concessione assentita o consuetudine, convogli  risorse
          idriche  derivate o captate in territori comunali ricadenti
          in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali
          ottimali di cui al comma 1 e' effettuata  d'intesa  tra  le
          regioni interessate.
            4.  Le  regioni, sentite le province interessate, nonche'
          le province autonome di Trento e di Bolzano,  d'intesa  tra
          loro   o  singolarmente,  nonche'  l'Autorita'  di  bacino,
          nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli 3 e  17
          della   citata   legge   n.  183  del  1989,  e  successive
          modificazioni, per le finalita' di cui alla presente  legge
          provvedono   nei  bacini  idrografici  di  loro  competenza
          all'aggiornamento  del  piano  regolatore  generale   degli
          acquedotti  su scala di bacino ed alla programmazione degli
          interventi  attuativi  occorrenti   in   conformita'   alle
          procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.
            5.  Le  regioni, sentite le province, nonche' le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  stabiliscono   norme
          integrative   per   il   controllo   degli  scarichi  degli
          insediamenti civili e produttivi allacciati alle  pubbliche
          fognature,   per   la   funzionalita'   degli  impianti  di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
            6.  Nei  bacini  di rilievo nazionale sono fatte salve le
          competenze statali di cui all'art. 91, n. 4),  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616,
          esercitate dal Ministro dei lavori  pubblici,  su  proposta
          dell'Autorita' di bacino".
            "Art.  17  (Opere  e  interventi  per il trasferimento di
          acqua). -  1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle
          risorse  idriche  nei  casi  di  cui  all'art.  4, comma 1,
          lettere  c)  e  i),  della  presente  legge,   laddove   il
          fabbisogno  comporti o possa comportare il trasferimento di
          acqua tra regioni diverse e cio' travalichi  i  comprensori
          di  riferimento  dei  bacini  idrografici istituiti a norma
          della  legge  18  maggio  1989,  n.   183,   e   successive
          modificazioni,  le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
          e le regioni interessate,  in  quanto  titolari,  in  forma
          singola  o associata, dei poteri di Autorita' di bacino, di
          rilievo regionale o interregionale, promuovono  accordi  di
          programma  ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
          n. 142, salvaguardando in ogni caso  le  finalita'  di  cui
          all'art. 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei
          lavori  pubblici  assume  le  opportune iniziative anche su
          richiesta  di  una  Autorita'  di  bacino  o di una regione
          interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
            2. Gli accordi  di  programma  di  cui  al  comma  1,  su
          proposta   delle   Autorita'  di  bacino  e  delle  regioni
          interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei
          Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge  n.
          183  del  1989,  e successive modificazioni, nel quadro dei
          programmi triennali di intervento di cui all'art. 21  della
          medesima legge.
            3.  Nell'ambito  dell'accordo di programma sono stabiliti
          criteri e modalita' per la esecuzione e la  gestione  degli
          interventi.
            4.  In  caso  di inerzia, di mancato accordo o di mancata
          attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio
          dei Ministri, in via sostitutiva, su proposta del  Ministro
          dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al
          Comitato  dei  Ministri  di cui all'art.  4, comma 2, della
          citata legge n. 183 del 1989, e  successive  modificazioni,
          l'accordo  di  programma  o  le  misure necessarie alla sua
          attuazione.
            5. Le opere e gli impianti necessari per le finalita'  di
          cui  al  presente  articolo  sono  dichiarati  di interesse
          nazionale. La loro realizzazione e gestione possono  essere
          poste   anche   a   totale   carico   dello  Stato,  previa
          deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione  economica  (CIPE), su proposta del Ministro
          dei lavori pubblici, al quale compete altresi' definire  la
          convenzione  tipo,  le  direttive  per la concessione delle
          acque ai soggetti utilizzatori, nonche'  l'affidamento  per
          la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti
          medesimi.
            6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di
          acqua  di  cui  al  presente  articolo  sono sottoposti a a
          preventiva valutazione di impatto ambientale secondo quanto
          previsto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   10   agosto   1988,   n.   377,   e   successive
          modificazioni.
            7. L'approvazione degli accordi di programma  di  cui  al
          comma  2  comporta  variante  al  piano regolatore generale
          degli acquedotti".
            "Art.  21  (Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle
          risorse  idriche).   - 1. Al fine di garantire l'osservanza
          dei  principi  di  cui  all'art.     9,   con   particolare
          riferimento      all'efficienza,      all'efficacia      ed
          all'economicita' del servizio, alla regolare determinazione
          ed al regolare adeguamento delle  tariffe  sulla  base  dei
          criteri  fissati  dal Comitato interministeriale dei prezzi
          (CIP), nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti,  e'
          istituito,  presso  il  Ministero  dei  lavori pubblici, il
          Comitato per la vigilanza sull'uso delle  risorse  idriche,
          di seguito denominato "Comitato".
            2.  Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con
          decreto del Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con
          il  Ministro  dell'ambiente.   Di tali componenti, tre sono
          designati dalla Conferenza dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
          di  presidente  individuato  con il medesimo decreto - sono
          scelti tra persone particolarmente esperte  in  materia  di
          tutela  ed  uso  delle  acque,  sulla  base  di  specifiche
          esperienze e conoscenze del settore.
            3. I membri del Comitato durano in carica cinque  anni  e
          non  possono  essere  confermati.  Qualora siano dipendenti
          pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se  professori
          universitari,  sono  collocati  in aspettativa per l'intera
          durata  del  mandato.  Con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e del
          tesoro, e' determinato il trattamento  economico  spettante
          ai membri del Comitato.
            4.  Per  l'espletamento  dei  propri  compiti  e  per  lo
          svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
          una  segreteria  tecnica,  costituita   nell'ambito   della
          direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
          lavori   pubblici,   nonche'   della  collaborazione  delle
          Autorita' di bacino. Esso  puo'  richiedere  di  avvalersi,
          altresi',  dell'attivita'  ispettiva e di verifica di altre
          amministrazioni.
            5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni  e  con
          le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di
          attivita'  e  le  iniziative  da porre in essere a garanzia
          degli interessi degli utenti  per  il  perseguimento  delle
          finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione
          con   organi  di  garanzia  eventualmente  istituiti  dalle
          regioni e dalle province autonome competenti".
            "Art. 22 (Osservatorio dei  servizi  idrici).  -  1.  Per
          l'espletamento  dei propri compiti il Comitato si avvale di
          un osservatorio dei servizi idrici, di  seguito  denominato
          "Osservatorio".  L'Osservatorio, mediante la costituzione e
          la gestione di una banca dati in connessione con i  sistemi
          informativi  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  delle  Autorita'  di  bacino  e  dei
          soggetti  pubblici  che detengono informazioni nel settore,
          svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di
          dati statistici e conoscitivi, in particolare,  in  materia
          di:
             a)  censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
          relativi  dati  dimensionali,  tecnici  e   finanziari   di
          esercizio;
             b)  convenzioni  e  condizioni generali di contratto per
          l'esercizio dei servizi idrici;
             c) modelli adottati di organizzazione, di  gestione,  di
          controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
             d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
             e) tariffe applicate;
             f)  piani  di  investimento  per  l'ammodernamento degli
          impianti e lo sviluppo dei servizi.
            2. I soggetti  gestori  dei  servizi  idrici  trasmettono
          periodicamente   all'Osservatorio,   alle  regioni  e  alle
          provincie autonome di Trento e  di  Bolzano  i  dati  e  le
          informazioni   di   cui  al  comma  1.  L'Osservatorio  ha,
          altresi', facolta' di  acquisire  direttamente  le  notizie
          relative  ai  servizi  idrici  ai  fini  della proposizione
          innanzi agli organi giurisdizionali  competenti,  da  parte
          del  Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere
          in violazione della presente legge, nonche' dell'azione  di
          responsabilita'  nei  confronti  degli  amministratori e di
          risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
            3.  Sulla  base  dei   dati   acquisiti,   l'Osservatorio
          effettua,  su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine,
          tra l'altro, di:
             a) definire indici di produttivita' per  la  valutazione
          della  economicita'  delle  gestioni  a  fronte dei servizi
          resi;
             b)   individuare   livelli   tecnologici    e    modelli
          organizzativi ottimali dei servizi;
             c)  definire  parametri  di valutazione per il controllo
          delle politiche  tariffarie  praticate,  anche  a  supporto
          degli  organi  decisionali  in  materia  di  fissazione  di
          tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei
          criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
             d)   individuare   situazioni   di   criticita'   e   di
          irregolarita'  funzionale  dei  servizi  o  di inosservanza
          delle  prescrizioni  normative  vigenti  in  materia,   per
          l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
             e)   promuovere   la  sperimentazione  e  l'adozione  di
          tecnologie innovative;
             f)  verificare  la  fattibilita'  e  la  congruita'  dei
          programmi   di   investimento  in  relazione  alle  risorse
          finanziarie e alla politica tariffaria;
             g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi  sulla  base
          dei  quali  il Comitato predispone una relazione annuale al
          Parlamento sullo stato dei servizi idrici.
            4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche
          per via informatica, ai dati raccolti e  alle  elaborazioni
          effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
            5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici, formulata
          d'intesa con il Ministro del tesoro e con il  Ministro  per
          la  funzione  pubblica,  ai sensi dell'art.  6 comma 3, deI
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e approvata  la
          consistenza   della  dotazione  organica  della  segreteria
          tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti
          due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo  e
          tecnico    del   Ministero   dei   lavori   pubblici.   Per
          l'espletamento  dei  propri  compiti,  l'Osservatorio  puo'
          avvalersi   della  consulenza  di  esperti  nel  settore  e
          stipulare convenzioni con enti pubblici di  ricerca  e  con
          societa' specializzate.
            6.   All'onere   derivante   dalla   costituzione  e  dal
          funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire
          700 milioni per il 1993 e a  lire  1.750  milioni  annue  a
          decorrere  dal  1994,  si provvede mediante riduzione dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  1124  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  lavori pubblici per l'anno
          1993   e   corrispondenti   capitoli   per   gli   esercizi
          successivi".
            "Art. 29 (Acque per usi industriali). - 1. Al primo comma
          dell'art.    21 del testo unico delle disposizioni di legge
          sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
          decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   come   modificato
          dall'art. 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
          le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse".
            -  Per gli estremi della legge n. 183 del 1989 si veda in
          nota all'art.  87. Si trascrivono gli articoli 15, 18, 19 e
          20:
            "Art. 15 (Bacini di rilievo interregionale). - 1.  Bacini
          di rilievo interregionale sono:
             a) per il versante adriatico:
              1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
              2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
              3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
              4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
              5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
              6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
              7) Sangro (Abruzzo, Molise);
              8) Trigno (Abruzzo, Molise);
              9) Saccione (Molise, Puglia);
              10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
              11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
             b) per il versante ionico:
              1) Bradano (Puglia, Basilicata);
              2) Sinni (Basilicata, Calabria);
             c) per il versante tirrenico:
              1) Magra (Liguria, Toscana);
              2) Fiora (Toscana, Lazio);
              3) Sele (Campania, Basilicata);
              4) Noce (Basilicata, Calabria);
              5) Lao (Basilicata, Calabria).
            2.  Nei  predetti  bacini  sono  trasferite  alle regioni
          territorialmente  competenti  le  funzioni   amministrative
          relative  alle  opere  idrauliche  e  delegate  le funzioni
          amministrative relative alle risorse idriche.   Le  regioni
          esercitano   le   predette   funzioni  previa  adozione  di
          specifiche intese.
            3. Le regioni  territorialmente  competenti  definiscono,
          d'intesa:
             a)  la formazione del comitato istituzionale di bacino e
          del comitato tecnico;
             b) il piano di bacino;
             c) la programmazione degli interventi;
             d)  le   modalita'   di   svolgimento   delle   funzioni
          amministrative  per la gestione del bacino, ivi comprese la
          progettazione,  la  realizzazione,   la   gestione   e   il
          finanziamento  degli  incentivi,  degli  interventi e delle
          opere.
            4.   Qualora  l'intesa  di  cui  al  comma  2  non  venga
          conseguita entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  il  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta  giorni,
          istituisce,  su  proposta del Ministro dei lavori pubblici,
          il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico,
          di cui al comma 3, lettera a)".
            "Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). - 1. I
          progetti di piano  di  bacino  di  rilievo  nazionale  sono
          elaborati  dai  comitati  tecnici  e  quindi  adottati  dai
          comitati  istituzionali  che,  con  propria  deliberazione,
          contestualmente stabiliscono:
             a)  i  termini per l'adozione da parte delle regioni dei
          provvedimenti di cui al presente articolo;
             b) quali componenti del progetto costituiscono interesse
          esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono
          interessi comuni a due o piu' regioni.
            2.   In  caso  di  inerzia  in  ordine  agli  adempimenti
          regionali, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici o del Ministro
          dell'ambiente per  le  materie  di  rispettiva  competenza,
          sentito  il  comitato  istituzionale  di  bacino,  assume i
          provvedimenti   necessari   per   garantire   comunque   lo
          svolgimento   delle   procedure  e  l'adozione  degli  atti
          necessari  per  la  formazione  dei  piani  secondo  quanto
          disposto  dal  presente articolo, ivi compresa la nomina di
          commissari ad acta.
            3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino e'  data
          notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali
          delle   regioni   territorialmente   interessate   con   la
          precisazione dei tempi, luoghi e  modalita',  ove  chiunque
          sia  interessato  possa  prendere  visione  e consultare la
          documentazione.  ll  progetto  e'  altresi'  trasmesso   al
          Comitato  nazionale  per  la difesa del suolo anche ai fini
          della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri
          di cui all'art.  4.
            4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo  esprime
          osservazioni  sul progetto di piano di bacino entro novanta
          giorni dalla data di trasmissione dello  stesso.  Trascorso
          tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
            5.  Le  eventuali osservazioni del Comitato nazionale per
          la difesa del suolo  sono  trasmesse  tempestivamente  alle
          regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali
          controdeduzioni.
            6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono
          depositati  almeno  presso  le  sedi  delle regioni e delle
          province territorialmente interessate  e  sono  disponibili
          per  la  consultazione  per  quarantacinque  giorni dopo la
          pubblicazione   dell'avvenuta   adozione   nella   Gazzetta
          Ufficiale.
            7.  Presso  ogni  sede di consultazione e' predisposto un
          registro sul quale sono annotate le richieste di visione  e
          copia degli atti.
            8.  Osservazioni  sul  progetto  di  piano possono essere
          inoltrate alla regione territorialmente competente entro  i
          successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo
          di   consultazione   o  essere  direttamente  annotate  sul
          registro di cui al comma 7.
            9.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del   termine
          indicato   al  comma  8,  le  regioni  si  esprimono  sulle
          osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano  un  parere
          sul progetto di piano.
            10.   Il   comitato  istituzionale,  tenuto  conto  delle
          osservazioni e dei  pareri  di  cui  ai  commi  precedenti,
          adotta il piano di bacino.
            11.  I piani di bacino, approvati con le modalita' di cui
          all'art.  4, comma 1, lettera  c),  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali delle regioni
          territorialmente competenti".
            "Art. 19 (I piani di bacino di rilievo interregionale). -
          1.  Per  la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di
          rilievo interregionale si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi da 1 a 10 dell'art.  18.
            2.  Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate
          dal Comitato nazionale per la difesa del  suolo,  ai  sensi
          della lettera c) del comma 7 dell'art. 6, approvano, per le
          parti  di  rispettiva competenza territoriale, il piano del
          bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta  giorni
          al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
            3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni
          alle  osservazioni  formulate  dal  Comitato  nazionale, il
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici, puo' adottare eventuali modifiche".
            "Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale).  -  1.
          Con  propri  atti  le  regioni disciplinano e provvedono ad
          elaborare  ed  approvare  i  piani  di  bacino  di  rilievo
          regionale  contestualmente  coordinando i piani di cui alla
          legge 10 maggio 1976, n. 319.  Ove  risulti  opportuno  per
          esigenze  di coordinamento, le regioni possono elaborare ed
          approvare  un  unico  piano  per  piu'  bacini   regionali,
          rientranti  nello  stesso  versante  idrografico  ed aventi
          caratteristiche    di    uniformita'     morfologica     ed
          economico-produttiva.
            2.  Qualora  in  un  bacino  di  rilievo  regionale siano
          compresi territori d'altra regione, il piano  e'  elaborato
          dalla regione il cui territorio e' maggiormente interessato
          e  all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna
          per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo
          le disposizioni di cui al comma 1.
            3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta  giorni
          dalla  adozione  al  Comitato  nazionale  per la difesa del
          suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e
          criteri di cui all'art. 4.
            4.  In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni
          interessate, il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su
          proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici o del Ministro
          dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli
          atti in via sostitutiva".