Art. 88.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di
difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta
elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalita'
di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e
studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale
di opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il
monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia
idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di
quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale
utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione
degli usi plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione
delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione
delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come
definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono
essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche'
ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da
quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a
livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno
comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni
diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici;
n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la
realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di
acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale
dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a
garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle
concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per
il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le
componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del
servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli articoli
21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata
istituzione da parte delle regioni delle autorita' di bacino di
rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge
18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di
carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a
garantire omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita
umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle
coste;
bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la
Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle
lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza
Statoregioni.
Art. 88.
Compiti di rilievo nazionale
Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni
in materia di risorse idriche" e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
1994, n. 14. Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 8,
17, 21, 22 e 29:
"Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte
le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte
dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa
che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di
solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando
le aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al
rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la
fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e
gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da leggi speciali".
"Art. 4 (Competenze dello Stato). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi
nel settore della difesa del suolo, di cui all'art. 4,
comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui
al medesimo art. 4 della citata legge n. 183 del 1989, con
propri decreti determina:
a) le direttive generali e di settore per il censimento
delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia
idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
b) le metodologie generali per la programmazione della
razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee
della programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art.
17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione
e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli
acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4
febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da
effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto
all'art. 17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con
finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico
integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere
garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui
all'art. 8, comma 1, nonche' i criteri e gli indirizzi per
la gestione dei servizi di approvvigionamento, di
captazione e di accumulo per usi diversi da quello
potabile;
h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di
bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
i) i sistemi gia' esistenti che rispondano all'obiettivo
di cui all'art. 17, ai fini dell'applicazione del medesimo
articolo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della
citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si
avvale del supporto tecnico e amministrativo del
dipartimento per i servizi tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Direzione
generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori
pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la
disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la
prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del
Ministero dell'ambiente".
"Art. 5 (Risparmio idrico). - 1. Il risparmio della
risorsa idrica e conseguito, in particolare, mediante la
progressiva estensione delle seguenti misure:
a) risanamento e graduale ripristino delle reti
esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti
abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti
dimensioni;
c) installazione di contatori in ogni singola unita'
abitativa nonche' di contatori differenziati per le
attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel
contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il
risparmio idrico domestico e nei settori industriale,
terziario ed agricolo.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato un regolamento
per la definizione dei criteri e del metodo in base ai
quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i
soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al
Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni
eseguite con la predetta metodologia".
"Art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato). - 1. I servizi idrici riorganizzati sulla base
di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i
seguenti criteri:
a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del
sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto
delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani
regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel
piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore
dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative.
2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'
le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle attivita' di programmazione e di pianificazione
previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai
sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni,
sentite le province interessate, nonche' le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver
sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di
bacino per la determinazione di competenza ai sensi
dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo
nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico,
per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse
idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti
in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le
regioni interessate.
4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'
le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra
loro o singolarmente, nonche' l'Autorita' di bacino,
nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17
della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge
provvedono nei bacini idrografici di loro competenza
all'aggiornamento del piano regolatore generale degli
acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli
interventi attuativi occorrenti in conformita' alle
procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.
5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province
autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme
integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le
competenze statali di cui all'art. 91, n. 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta
dell'Autorita' di bacino".
"Art. 17 (Opere e interventi per il trasferimento di
acqua). - 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle
risorse idriche nei casi di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) e i), della presente legge, laddove il
fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma
singola o associata, dei poteri di Autorita' di bacino, di
rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di
programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalita' di cui
all'art. 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei
lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su
richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione
interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su
proposta delle Autorita' di bacino e delle regioni
interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei
Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n.
183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei
programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 della
medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti
criteri e modalita' per la esecuzione e la gestione degli
interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata
attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al
Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della
citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua
attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di
cui al presente articolo sono dichiarati di interesse
nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere
poste anche a totale carico dello Stato, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, al quale compete altresi' definire la
convenzione tipo, le direttive per la concessione delle
acque ai soggetti utilizzatori, nonche' l'affidamento per
la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti
medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di
acqua di cui al presente articolo sono sottoposti a a
preventiva valutazione di impatto ambientale secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al
comma 2 comporta variante al piano regolatore generale
degli acquedotti".
"Art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche). - 1. Al fine di garantire l'osservanza
dei principi di cui all'art. 9, con particolare
riferimento all'efficienza, all'efficacia ed
all'economicita' del servizio, alla regolare determinazione
ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei
criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP), nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti, e'
istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche,
di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
di presidente individuato con il medesimo decreto - sono
scelti tra persone particolarmente esperte in materia di
tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti
pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del
tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante
ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della
direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle
Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre
amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di
attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia
degli interessi degli utenti per il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione
con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle
regioni e dalle province autonome competenti".
"Art. 22 (Osservatorio dei servizi idrici). - 1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di
un osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato
"Osservatorio". L'Osservatorio, mediante la costituzione e
la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi
informativi delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle Autorita' di bacino e dei
soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore,
svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di
dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia
di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di
controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e lo sviluppo dei servizi.
2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle
provincie autonome di Trento e di Bolzano i dati e le
informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha,
altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie
relative ai servizi idrici ai fini della proposizione
innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere
in violazione della presente legge, nonche' dell'azione di
responsabilita' nei confronti degli amministratori e di
risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio
effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine,
tra l'altro, di:
a) definire indici di produttivita' per la valutazione
della economicita' delle gestioni a fronte dei servizi
resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli
organizzativi ottimali dei servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo
delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto
degli organi decisionali in materia di fissazione di
tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei
criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticita' e di
irregolarita' funzionale dei servizi o di inosservanza
delle prescrizioni normative vigenti in materia, per
l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di
tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei
programmi di investimento in relazione alle risorse
finanziarie e alla politica tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base
dei quali il Comitato predispone una relazione annuale al
Parlamento sullo stato dei servizi idrici.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche
per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni
effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata
d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6 comma 3, deI
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e approvata la
consistenza della dotazione organica della segreteria
tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti
due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e
tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per
l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio puo'
avvalersi della consulenza di esperti nel settore e
stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con
societa' specializzate.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire
700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a
decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi".
"Art. 29 (Acque per usi industriali). - 1. Al primo comma
dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato
dall'art. 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse".
- Per gli estremi della legge n. 183 del 1989 si veda in
nota all'art. 87. Si trascrivono gli articoli 15, 18, 19 e
20:
"Art. 15 (Bacini di rilievo interregionale). - 1. Bacini
di rilievo interregionale sono:
a) per il versante adriatico:
1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
7) Sangro (Abruzzo, Molise);
8) Trigno (Abruzzo, Molise);
9) Saccione (Molise, Puglia);
10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
b) per il versante ionico:
1) Bradano (Puglia, Basilicata);
2) Sinni (Basilicata, Calabria);
c) per il versante tirrenico:
1) Magra (Liguria, Toscana);
2) Fiora (Toscana, Lazio);
3) Sele (Campania, Basilicata);
4) Noce (Basilicata, Calabria);
5) Lao (Basilicata, Calabria).
2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni
territorialmente competenti le funzioni amministrative
relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni
amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni
esercitano le predette funzioni previa adozione di
specifiche intese.
3. Le regioni territorialmente competenti definiscono,
d'intesa:
a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e
del comitato tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli interventi;
d) le modalita' di svolgimento delle funzioni
amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la
progettazione, la realizzazione, la gestione e il
finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle
opere.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga
conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico,
di cui al comma 3, lettera a)".
"Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). - 1. I
progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono
elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai
comitati istituzionali che, con propria deliberazione,
contestualmente stabiliscono:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei
provvedimenti di cui al presente articolo;
b) quali componenti del progetto costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono
interessi comuni a due o piu' regioni.
2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti
regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro
dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza,
sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i
provvedimenti necessari per garantire comunque lo
svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti
necessari per la formazione dei piani secondo quanto
disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di
commissari ad acta.
3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino e' data
notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali
delle regioni territorialmente interessate con la
precisazione dei tempi, luoghi e modalita', ove chiunque
sia interessato possa prendere visione e consultare la
documentazione. ll progetto e' altresi' trasmesso al
Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini
della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri
di cui all'art. 4.
4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime
osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta
giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso
tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per
la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle
regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali
controdeduzioni.
6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono
depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle
province territorialmente interessate e sono disponibili
per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la
pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta
Ufficiale.
7. Presso ogni sede di consultazione e' predisposto un
registro sul quale sono annotate le richieste di visione e
copia degli atti.
8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere
inoltrate alla regione territorialmente competente entro i
successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo
di consultazione o essere direttamente annotate sul
registro di cui al comma 7.
9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine
indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle
osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere
sul progetto di piano.
10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle
osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti,
adotta il piano di bacino.
11. I piani di bacino, approvati con le modalita' di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali delle regioni
territorialmente competenti".
"Art. 19 (I piani di bacino di rilievo interregionale). -
1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di
rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 10 dell'art. 18.
2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate
dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi
della lettera c) del comma 7 dell'art. 6, approvano, per le
parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del
bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni
al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni
alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, puo' adottare eventuali modifiche".
"Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). - 1.
Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad
elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo
regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla
legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per
esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed
approvare un unico piano per piu' bacini regionali,
rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi
caratteristiche di uniformita' morfologica ed
economico-produttiva.
2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano
compresi territori d'altra regione, il piano e' elaborato
dalla regione il cui territorio e' maggiormente interessato
e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna
per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo
le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta giorni
dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del
suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e
criteri di cui all'art. 4.
4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni
interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro
dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli
atti in via sostitutiva".