Art. 89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1; c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37; g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo; l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste ultime; 2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato. 3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici. 4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.
Note all'art. 89: - Per il testo dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda in nota all'arti. 3. - Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904. - Il R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1 e 2 categoria e delle opere di bonifica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1938, n. 63. - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994 si veda in nota all'art. 88. - Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5. Si trascrive il testo dell'art. 43: "Art. 43. - Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perche' si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque. Quando fra due o piu' utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potra' essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvedera' a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilita' ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo piu' opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze". - Il testo dell'art. 3 della gia' citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente: "Art. 3 (Equilibrio del bilancio idrico). - 1. L'Autorita' di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2. 2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse. 3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati". - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".