Art. 89.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere
idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91,
comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre
1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti
all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi
d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali
anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione
del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla
ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei
canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto
legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita'
idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle
disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora
il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina
dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino,
previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le
concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che
interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni
interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi
dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi
dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e'
rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la
definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1,
lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato,
d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno
comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate
in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni
afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di
interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni
interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite
le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.
Note all'art. 89:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n.
59, si veda in nota all'arti. 3.
- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
ottobre 1904.
- Il R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla
tutela di opere idrauliche di 1 e 2 categoria e delle opere
di bonifica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1938, n. 63.
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994 si
veda in nota all'art. 88.
- Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1934, n. 5. Si trascrive il testo dell'art. 43:
"Art. 43. - Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a
bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee,
stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a
provvedere perche' si mantengano innocue al pubblico ed al
privato interesse seguendo le consuetudini locali.
Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre, con
comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di
inadempimento, che le bocche libere siano munite degli
opportuni manufatti regolatori e moderatori della
introduzione delle acque.
Quando fra due o piu' utenti debba farsi luogo al riparto
delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base
di singoli diritti o concessioni, potra' essere istituito
un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di
detti utenti, provvedera' a tale riparto, esclusi qualsiasi
responsabilita' ed onere per l'amministrazione dei lavori
pubblici.
Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre temporanee
limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute
necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o
quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua
disponibile, in guisa da conciliare nel modo piu' opportuno
le legittime esigenze delle diverse utenze".
- Il testo dell'art. 3 della gia' citata legge 5 gennaio
1994, n. 36, e' il seguente:
"Art. 3 (Equilibrio del bilancio idrico). - 1.
L'Autorita' di bacino competente definisce ed aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare
l'equilibrio fra le disponibilita' di risorse reperibili o
attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i
diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di
cui agli artt. 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di
competenza, le misure per la pianificazione dell'economia
idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti
prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea
di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da
garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli
alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli
ecosistemi interessati".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 241
del 1990:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".