Art. 91.
Registro italiano dighe - RID
1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997,
n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che
provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita',
all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla
costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai
concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID
l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e
richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad
altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento
dei compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei
lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Statoregioni, sono
definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi
compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali
dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.
Note all'art. 91:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997 si
veda nota all'art. 3; per il testo dell'art. 11 si veda in
nota all'art. 9.
- Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante "Misure
urgenti in materia di dighe", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195, e' stato convertito in
legge, con modificaz:ioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1994, n. 247). Il testo
dell'art. 1, comma 1, e' il seguente:
"1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di
ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o
che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di
metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai
fini della tutela della pubblica incolumita', in
particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da
parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla
normativa vigente in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180
giorni dalla presentazione della domanda e
dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento puo' essere emanato nella forma
dell'approvazione condizionata all'osservanza di
determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali,
che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i
limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9".