Art. 92.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
in particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in
materie di acque e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po
di Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in
materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente
decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza
unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel
settore della difesa del suolo nonche' all'adeguamento delle
procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni
previste dalla legge 19 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai
principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del
Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei tecnici nazionali
sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative
regionali competenti in materia.
Nota all'art. 92:
- Per gli estremi della legge 18 maggio 1989, n. 183, si
veda in nota all'art. 87.