Art. 92.
                        Riordino di strutture
  1. Nell'ambito del riordino di  cui all'articolo 9, sono ricompresi
in particolare:
  a)  gli uffici  del  Ministero dei  lavori  pubblici competenti  in
materie di acque e difesa del suolo;
  b) il Magistrato per  il Po e l'ufficio del genio  civile per il Po
di Parma;
  c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
  d) il Magistrato alle acque  di Venezia, definendone le funzioni in
materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
  2. Con  decreti da emanarsi  ai sensi dell'articolo 9  del presente
decreto  legislativo, si  provvede, previa  intesa con  la Conferenza
unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel
settore  della   difesa  del  suolo  nonche'   all'adeguamento  delle
procedure di  intesa e leale cooperazione  tra lo Stato e  le regioni
previste  dalla legge  19  maggio  1989, n.  183,  in conformita'  ai
principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
  3. Con uno o piu' decreti da  emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12 della  legge 15  marzo 1997,  n. 59, si  provvede al  riordino del
Dipartimento dei  servizi tecnici nazionali presso  la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  4.  Gli uffici  periferici del  Dipartimento dei  tecnici nazionali
sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative
regionali competenti in materia.
 
          Nota all'art. 92:
            - Per gli estremi della legge 18 maggio 1989, n. 183,  si
          veda in nota all'art. 87.