Art. 137.

  1.  Il secondo e il terzo comma dell'articolo 100 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:
  "Puo'  anche  autorizzare,  con  le  stesse  modalita',  per  cause
gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti
al  cancelliere  dichiarano  sotto  la  propria  responsabilita'  che
nessuno  degli  impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e
89 si oppone al matrimonio.
  Il  cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di
detti  articoli  e  ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro
attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.".
 
           Nota all'art. 137:
            -  Il testo vigente dell'art. 100 del codice civile, come
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art.  100  (Riduzione  del  termine  e  omissione  della
          pubblicazione).    -  Il  tribunale,   su   istanza   degli
          interessati,  con  decreto non impugnabile emesso in camera
          di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo'  ridurre,
          per  gravi  motivi, il termine della pubblicazione. In quel
          caso  la  riduzione  del  termine   e'   dichiarata   nella
          pubblicazione.
            Puo'  anche  autorizzare,  con  le  stesse modalita', per
          cause gravissime, l'omissione della  pubblicazione,  quando
          gli  sposi  davanti  al  cancelliere  dichiarano  sotto  la
          propria  responsabilita'  che  nessuno  degli   impedimenti
          stabiliti  dagli  articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al
          matrimonio.
            Il cancelliere deve far precedere alla  dichiarazione  la
          lettura   di   detti  articoli  e  ammonire  i  dichiaranti
          sull'importanza della loro attestazione  e  sulla  gravita'
          delle possibili conseguenze.
            Quando    e'    stata   autorizzata   l'omissione   della
          pubblicazione,  gli  sposi,   per   essere   ammessi   alla
          celebrazione     del    matrimonio,    devono    presentare
          all'ufficiale dello stato civile, insieme  col  decreto  di
          autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.".