Art. 138. 1. Nell'articolo 254, primo comma, del codice civile le parole "o davanti al giudice tutelare" sono soppresse.
Nota all'art. 138: - Il testo vigente dell'art. 254 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in atto pubblico o in un testamento qualunque sia la forma di questo. La domada di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.".