Art. 138.

  1.  Nell'articolo  254, primo comma, del codice civile le parole "o
davanti al giudice tutelare" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 138:
            - Il testo vigente dell'art. 254 del codice civile,  come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il riconoscimento
          del figlio naturale e' fatto nell'atto di  nascita,  oppure
          con  una  apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o
          al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile
          o in atto pubblico o in  un  testamento  qualunque  sia  la
          forma di questo.
            La   domada  di  legittimazione  di  un  figlio  naturale
          presentata al giudice o la dichiarazione della volonta'  di
          legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in
          un   testamento   importa   riconoscimento,   anche  se  la
          legittimazione non abbia luogo.".