Art. 139. 1. L'articolo 343 del codice civile e' cosi' modificato: a) nel primo comma, le parole "la pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "il tribunale del circondario"; b) nel secondo comma, la parola "mandamento" e' sostituita dalla parola "circondario".
Nota all'art. 139: - Il testo vigente dell'art. 343 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 343 (Apertura della tutela). - Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potesta' dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.".