Art. 139.

  1. L'articolo 343 del codice civile e' cosi' modificato:
    a)  nel  primo  comma, le parole "la pretura del mandamento" sono
sostituite dalle parole "il tribunale del circondario";
    b)  nel secondo comma, la parola "mandamento" e' sostituita dalla
parola "circondario".
 
           Nota all'art. 139:
            -  Il testo vigente dell'art. 343 del codice civile, come
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art.  343  (Apertura  della  tutela).  -  Se  entrambi i
          genitori  sono  morti  o  per  altre  cause   non   possono
          esercitare  la  potesta'  dei  genitori,  si apre la tutela
          presso  il  tribunale  del  circondario  dove  e'  la  sede
          principale degli affari e interessi del minore.
            Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in
          altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con
          decreto del tribunale.".